Alloggi sociali dell’Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (ARCA): esenti dal pagamento dell’IMU

La Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. staccata di Lecce, ha stabilito che gli alloggi sociali dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – c.d. ARCA, sono esenti dal pagamento dell’Imu. Analisi giurisprudenziale del caso.

Esenzione IMU per gli alloggi sociali dell’ARCA: il caso

alloggi arca esenti imuLa quaestio iuris in esame trae origine dall’impugnazione, da parte dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare – c.d. ARCA, di vari avvisi di accertamento notificati da alcuni comuni della provincia di Brindisi per un presunto parziale/omesso versamento IMU in relazione a determinati immobili.

Specificamente, avverso i predetti atti, la contribuente ha proposto tempestivo ricorso, evidenziando la liceità del proprio operato ed eccependo la nullità dei suddetti avvisi di accertamento per assoluta infondatezza della pretesa impositiva in considerazione del fatto che, tutti gli alloggi di proprietà di Arca Nord Salento rappresentano patrimonio di edilizia sovvenzionata ed hanno le caratteristiche di alloggi sociali, di cui alla definizione del D.M. del 22.4.2008, per i quali è prevista l’esenzione IMU ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011(così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214, con decorrenza dal 01.01.2012).

A ulteriore conforto della propria tesi difensiva, nelle more dei vari giudizi di primo grado, la ricorrente ha documentato, mediante delle relazioni tecniche peritali, i requisiti previsti dalla norma ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa, nonché le caratteristiche tecniche degli alloggi sociali così come definiti dal DM delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; tuttavia le Commissioni tributarie provinciali adite, hanno rigettato i ricorsi.

Di seguito, la ricorrente ha impugnato le predette sentenze di rigetto e la Commissione Tributaria Regionale di Puglia – Sez. Staccata di Lecce ha completamente ribaltato le decisioni dei giudici di prime cure, accogliendo i vari appelli proposti.

In particolare, la CTR Puglia, con le sentenze n. 1316/22/2022 del 10 maggio 2022, n. 1319/23/2022 dell’11 maggio 2022 e n. 1320/23/2022 dell’11 maggio 2022, ha evidenziato:

  • da un lato, come ai Comuni, ai fini dell’assoggettabilità dell’imposta, competa l’onere di dimostrare che gli alloggi de quibus non posseggono le caratteristiche di alloggi sociali;
     
  • dall’altro, come gli alloggi sociali di ARCA, con le caratteristiche di cui al DM delle Infrastrutture 22 aprile 2008, abbiano diritto alla totale esenzione dal tributo IMU.

 

Riferimenti normativi

Al fine di trattare compiutamente la questione giuridica sottesa al caso in esame, occorre rilevare che il predetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 (così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 22.12.2011, n. 214 con decorrenza dal 01.01.2012) prevede:

  • da un lato, ai sensi del 2, lett. b), l’esenzione dal pagamento dell’Imu per i fabbricati di civile abitazione “destinati ad alloggi sociali” come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
     
  • dall’altro, ai sensi del 10, una detrazione di € 200,00 per i semplici “alloggi” regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

In sostanza, a rilevare è la concreta diversità di destinazione dei vari immobili (alloggi sociali o alloggi semplici), la quale può certamente ritenersi una differenza di non poco conto, se si considera che, essendo l’IMU un’imposta reale che colpisce il bene, è necessario avere sempre ben presente il requisito oggettivo dell’imposta, cosicché se si ritiene che per il bene “abitazione principale” vi sia la necessità di applicare l’esenzione e che nel concetto di abitazione principale vanno ricompresi anche gli immobili di proprietà dell’ARCA destinati esclusivamente ad alloggi sociali, detta esenzione si dovrà applicare anche a questi ultimi immobili, rispondendo [anch’essi] alla medesima finalità pubblica.

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A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi

Sabato 25 giugno 2022 

 

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