Agevolazioni erogate nel 2021: ritorna l’obbligo di aggiornamento del sito internet

di Vito Dulcamare Giuseppe Dulcamare

Pubblicato il 3 giugno 2022

Salvo proroghe dell’ultimo minuto, scade il prossimo 30 giugno il termine per indicare le agevolazioni del 2021 sul sito internet da parte delle imprese che non sono obbligate alla redazione della nota integrativa.
In mancanza di un proprio sito internet, è possibile adempiere mediante pubblicazione sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza del beneficiario.

Dopo l’aggiornamento in nota integrativa, da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento, arriva il termine del 30 giugno 2022 per adempiere all’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2021, da parte delle imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa del bilancio.

Al momento, il termine non risulta prorogato e non risulta disposto nulla circa l’applicazione delle eventuali sanzioni; restano comunque invariati tutti i dubbi e i problemi riscontrati già negli anni precedenti, tanto da rendere urgente una riforma, con non poche semplificazioni, della disciplina.

Qui di seguito si riporta una sintesi della disciplina applicabile.

 

N.B. Il presente articolo è un aggiornamento del precedente dal titolo...Agevolazioni alle imprese: entro il 31 dicembre 2021 aggiornare il sito internet senza sanzioni

Il testo è tratto dal nostro ebook "Agevolazioni: obblighi di trasparenza e obblighi dichiarativi fiscali"

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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Agevolazioni pubbliche alle imprese: i soggetti obbligati all'obbligo di informativa

agevolazioni 2021 aggiornamento sito internetIl comma 125 della legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente.

I soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:

  • le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
     
  • le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs n.206/2005;
     
  • associazioni, onlus e fondazioni;
     
  • cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs n. 286/1998).

Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti; in particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.

Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente un'attività:

  • industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • intermediaria nella circolazione dei beni;
  • di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori ex art. 2195 ma tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese; si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Tuttavia, l’approssimarsi del termine previsto per adempiere all’obbligo di informativa relativo al 2020 da parte dei soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa impone di verificare se sono soggetti all’obbligo anche coloro che esercitano attività diverse da quelle indicate nell’art. 2195 del codice civile.

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