Salvo proroghe dell’ultimo minuto, scade il prossimo 31 dicembre il termine per indicare le agevolazioni del 2020 sul sito internet da parte delle imprese che non sono obbligate alla redazione della nota integrativa. Ecco le istruzioni per gestire l’adempimento
Agevolazioni alle imprese: i termini e le sanzioni per i mancati adempimenti
L’annus orribilis degli adempimenti connessi alle agevolazioni alle imprese del 2020 purtroppo non è ancora terminato.
Dopo l’indicazione in nota integrativa per i soggetti obbligati a tale adempimento, dopo l’altalena degli adempimenti connessi alle dichiarazioni fiscali e, in particolare, alla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi o in quella IRAP, dopo la pubblicazione del modello di comunicazione al MISE degli investimenti per i quali è maturato il diritto al credito d’imposta industria 4.0, nell’attesa che venga pubblicato il modello di autocertificazione delle agevolazioni Covid, necessario per il controllo del rispetto dei limiti, bisogna pensare alla prossima scadenza del 31 dicembre, termine entro il quale i soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa devono segnalare le agevolazioni ricevute nel corso del 2020.
Come è noto, a regime, la scadenza di tale adempimento è quella del 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento delle agevolazioni.
Con un particolare accorgimento legislativo, il termine del 30 giugno non è stato prorogato, essendo stato prorogato, invece, il termine a decorrere dal quale è possibile irrogare la sanzione per il mancato adempimento.
Infatti, l’art. 11-sexiesdecesies del decreto legge n. 52/2021, inserito dalla legge di conversione n. 87/2021, prevede espressamente che:
“Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”
La norma prorogata, appunto, non è quella che impone l’adempimento, ma quella che prevede l’applicazione della sanzione per il mancato adempimento.
Sul piano pratico non ambia nulla, le sanzioni possono essere applicate solo dal 1° gennaio 2022, il che significa che è possibile aggiornare il sito internet entro il 31 dicembre 2021.
Nel frattempo, molte associazioni di categoria si sono organizzate e, quindi, non è necessario istituire un proprio sito internet, potendo fare affidamento su quelli di tali associazioni, con la conseguenza che risulterà più agevole l’adempimento dell’obbligo.
Fermo restando tutti i dubbi già segnalati in una precedente occasione[1], qui di seguito si riporta una sintesi della disciplina applicabile.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Agevolazioni alle imprese: i soggetti obbligati all’obbligo di informativa per il 2020
- I soggetti esclusi
- Le modalità di informativa
- Il criterio di esposizione degli aiuti
- L’oggetto dell’informativa
- Le agevolazioni escluse dall’informativa
- Cosa indicare
- Le sanzioni applicabili
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Agevolazioni alle imprese: i soggetti obbligati all’obbligo di informativa per il 2020
Il comma 125 della legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente.
I soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:
- le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
- le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs n.206/2005;
- associazioni, onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs n. 286/1998).
Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti; in particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma rich