Sempre più diffuso in Italia l’istituto della vendita con riserva della proprietà per l’acquisto di beni produttivi usati, che rappresenta una vera e propria forma di finanziamento per l’acquirente ma, al tempo stesso, tutela parte venditrice che si riserva la proprietà dell’oggetto fino al soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Vendita con riservato dominio: disciplina civilistica
L’articolo 1523 codice civile prevede che nella vendita con riserva di proprietà, l’acquirente diviene proprietario del bene solo all’atto del pagamento dell’ultima rata del prezzo.
Tuttavia, quest’ultimo assume da subito la disponibilità del bene e i rischi legati alla compravendita.
L’accordo tra le parti deve essere manifestato esplicitamente in quanto non è sufficiente che le stesse abbiano semplicemente rateizzato il prezzo.
Il compratore altresì è legittimato a cedere a terzi il suo diritto di godimento e di aspettativa sul bene ed anche esercitare le azioni petitorie e di risarcimento del danno nei confronti di terzi che vantino dei diritti sul bene o ne danneggino il godimento.
Il venditore rimane proprietario del bene fino all’ultimazione del pagamento del prezzo e si libera dai pericoli di deterioramento e perimento del prodotto oggetto del riservato dominio dal momento della consegna al compratore.
Se il compratore cede il bene prima del pagamento dell’ultima rata, l’acquisto del terzo diviene proprietario della cosa mobile se in buona fede.
L’acquirente, tuttavia, che ha ceduto un bene non di sua proprietà è perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 646 codice penale per il reato di appropriazione indebita.
E’ quindi escluso che il c.d. “effetto traslativo” si possa verificare prima del pagamento dell’ultima rata ancorché il compratore acquisti immediatamente il godimento del bene assumendosi i rischi relativi a un eventuale perimento o deterioramento dell’oggetto.
Il venditore, altresì’, mantiene il diritto di esercitare le azioni petitorie nei confronti dei terzi nonché di intraprendere misure cautelari nei confronti del compratore che metta a rischio, con azioni materiali o provvedimenti giuridici, la restituzione del bene o la sua integrità.
La riserva della proprietà rimane opponibile ai creditori del compratore, secondo il contenuto dell’art. 1524 codice civile solo se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora ne