La prassi di Agenzia Entrate – Riscossione di procedere a notifiche da indirizzi PEC non presenti in pubblici registri ha innescato un fitto contenzioso tra tesi contrapposte: vediamo lo stato dell’arte e della giurisprudenza
L’art. 26, comma 2, DPR 602/1973 introdotto dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e sostituito dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, ha introdotto la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento.
La notifica delle cartelle può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-P.E.C.), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. |
In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La norma tuttavia ha innescato un vivace contenzioso determinato dal modus procedendi dell’Agente della Riscossione, che ha proceduto alla notifica di cartelle esattoriali, sì a mezzo p