La Corte di Cassazione si occupa di una fattispecie corrente presso gli autotrasportatori: la cessione di carburante. La verifica della Guardia di Finanza su una società di trasporto conto terzi evidenzia problematiche relative all’inerenza del costo del carburante.
Seppure non vi sia obbligo di legge in merito all’indicazione della targa in fattura, l’identificazione del mezzo dovrà derivare da dichiarazioni redatte per ogni singola erogazione dal gestore del distributore di carburante, che poi avrà l’onere di riepilogare l’ammontare complessivo della fornitura mensile in una fattura cumulativa.
Accertamento su società di trasporto conto terzi per sospetta mancata inerenza della cessione di carburante
Una società, operante nel settore del trasporto di cose per conto terzi, riceveva un avviso di accertamento, a seguito di una verifica fiscale compiuta dalla GdF. In particolare, per quel che ci interessa in questa sede, veniva contestata la mancanza di inerenza in ordine alle cessione di carburante.
In Cassazione, la società ricorrente critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha accertato la legittimità dell’accertamento in relazione alla non inerenza dei costi portati in detrazione.
Circoscrive la censura rispetto alle fatture relative alle deduzioni per il costo dei carburanti ceduti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi: fatture che la CTR aveva ritenuto prive del “requisito della certezza del costo e quindi della loro inerenza e competenza”, sì da rendere indetraibili gli importi ivi indicati.
Precisa che l’atto impositivo era motivato per relationem, avendo operato un mero richiamo al p.v.c., secondo cui le fatture erano prive dei dati identificati dell’autoveicolo cui si riferivano.
Osserva che, in buona sostanza, l’Ufficio aveva ritenuto che le fatture, per poter legittimamente portare in detrazione i relativi costi dovevano riportare gli stessi dati richiesti dal D.P.R. n. 444 del 1997 in tema di schede carburante.
Critica, pertanto, la decisione per non essersi la CTR avveduta del disposto di cui al D.P.R. n. 444 del 1997, art. 6 secondo cui le disposizioni del regolamento dettato per le schede carburanti non si applicano alle cessioni di carburanti operati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, restando invece circoscritte ai casi di acquisti di carburanti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.
Per l’effetto, ai fini della deduzione dei relativi costi il contribuente sarebbe unicamente tenuto a presentare la relativa fattura, il cui contenuto è disciplinato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.
Il pensiero della Corte
La censura non coglie nel segno. Come già affermato:
“la prova dell’inerenza di un costo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua conc