La Corte di Cassazione ha fissato una serie di principi in ordine alla responsabilità nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche, a seguito del ricorso di un contribuente che lamentava la violazione dell’art. 38 codice civile, essendo stato ritenuto responsabile in ragione della sua carica di consigliere di una ASD.
La Cassazione sulla responsabilità in seno alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Per la Corte, la CTR ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi elaborati in ordine all’applicazione dell’art. 38 codice civile in materia di obbligazioni tributarie, secondo i quali:
«Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell’ente.» (Cassazione Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4747 del 24/02/2020).
Nello stesso senso, si era già precisato che:
«In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito