Vediamo come è possibile effettuare la rivalsa IVA sul cessionario – committente; puntiamo il mouse sul caso della società cancellata dal registro delle imprese e del libero professionista…
L’art. 60, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 consente al soggetto passivo Iva che ha subito un accertamento, di esercitare la rivalsa sul cessionario in presenza di specifiche condizioni.
In precedenza, secondo la formulazione originaria della norma, era previsto il divieto di
“rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.”
Accertamento IVA e rivalsa regole generali
In buona sostanza tutte le volte che il cedente (o prestatore) subiva una rettifica dell’imposta dovuta al Fisco, il soggetto che aveva posto in essere le prestazioni (oggetto di accertamento) restava inciso dal tributo in quanto, come ricordato, era vietato (in questo caso) l’esercizio della rivalsa.
Non era dunque possibile rivolgersi nei confronti del cessionario o committente che aveva beneficiato delle prestazioni chiedendo il pagamento della maggiore Iva oggetto di accertamento.
E’ dunque intuibile come l’applicazione di tale principio si poneva in chiaro contrasto con una delle caratteristiche fondamentali dell’imposta sul valore aggiunto rappresentata, appunto, dalla neutralità.
La circostanza ha indotto l’Unione Europea, nel mese di novembre 2011, ad avviare la procedura di infrazione n. 2011/4081 nei confronti dell’Italia.
La “reazione” dell’ordinamento europeo ha dunque indotto il legislatore nazionale ad intervenire media