Le imprese che esercitano l’attività di elaborazione dati contabili possono essere abilitate al servizio ENTRATEL.
E’ quanto precisato dall’Agenzia Entrate, che riconosce nel servizio contabile reso a favore della clientela un’attività di consulenza fiscale a condizione che la medesima sia svolta con il carattere dell’abitualità, non rilevando se si tratti di attività principale o secondaria.
Abilitazione di società alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali: fattispecie proposta
Una società esercita, in via principale, l’attività di consulenza di cui al codice ATECO 702209 – altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale – mentre in via secondaria «si occupa dell’elaborazione elettronica di dati, servizi contabili, fiscali con compilazione dei dichiarativi, di segreteria e copisteria, consultazione pubblici registri accesso e svolgimento di pratiche presso uffici pubblici e privati», attività identificata dal codice ATECO 631111.
Per la trasmissione di modelli «dichiarativi e pratiche varie», la società si avvale di un intermediario.
In sede di interpello la società si chiede se, in virtù delle competenze acquisite, possa provvedere direttamente alla «spedizione delle dichiarazioni, considerata quindi attività amministrativa», nelle fattispecie in cui non sia necessario apporre il visto di conformità.
L’istante domanda all’Agenzia delle entrate la possibilità di richiedere l’abilitazione all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
Non è proposta, in sede di interpello, alcuna soluzione interpretativa alla fattispecie descritta.
Il parere dell’Agenzia Entrate
La risposta ministeriale riprende, nella sua parte iniziale, i contenuti dell’art. 3, comma 3, D.P.R. 22.07.1998, n. 322, come da ultimo modificato dal decreto-legge del 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con modificazioni dalla legge 17 d