Istituto della confisca e sequestro preventivo
Come è noto, l'istituto della confisca per equivalente (o di valore) del profitto del reato, di cui all'art. 322-ter, comma 2, cod. pen., originariamente introdotto dall'art. 31, della legge 29 settembre 2000, n. 300 per il solo delitto di cui all'art. 321, cod. pen. (pene per il conduttore), è stato progressivamente esteso anche ad altri reati e, dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche ai delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000.
Oggi, l’art. 10, del D.Lgs. n. 158/2015, ha inserito l’art. 12-bis nell’ambito del D.Lgs. n. 74/2000, creando la confisca fiscale (atteso, fra l’altro, che l’art.14, del D.Lgs.n.158/2015 ha abrogato il comma 143, dell'art.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del C.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 (facendovi così rientrare anche il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, prima escluso), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
La norma, nella sua nuova formulazione, prevede che la confisca non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario anche in presenza di sequestro.