La problematica dell’accertamento del reddito d’impresa in presenza di costi non contabilizzati. Esame delle limitazioni imposte dalla legge…
Il riconoscimento dei costi non contabilizzati assume grande rilievo all’atto della rideterminazione del reddito da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ai fini fiscali, con riferimento al reddito d’impresa e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’art. 109, comma 4, del T.U. n. 917/86, pone precise limitazioni: “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico”.
Tuttavia, lo stesso art. 109, comma 4, lett.b), del T.U. n. 917/86, prevede che le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
Ai fini Iva, il riconoscimento dell’imposta deriva dall’esercizio, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione dell’imposta relativa agli acquisti, ex art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72.
Il riconoscimento dei costi non contabilizzati: il limite del principio di capacità contributiva
Il sempre invocato principio di capacità contributiva di cui all’art. 53, della Costituzione, ha portato la giurisprudenza – ma anche la stessa Amministrazione finanziaria – ad intervenire più volte.
Infatti, l’accertamento del reddito d’impresa in presenza di costi non contabilizzati è stato oggetto di esame da parte della circolare n. 271/E del 21 ottobre 1997 (paragrafo 3), dove con chiarezza veniva scritto che con riferimento ai costi non contabilizzati presi a base per la ricostruzione dei ricavi, il problema, sorto già in vigenza del vecchio art. 74, del D.P.R. n. 597/73, appare superato in seguito alla disciplina della materia dettata dall’art. 75, comma 4, del T.U. n. 917/86, allora vigente[1], in forza del quale:
“le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite[2], sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”.
Come rilevato[3]:
“questo periodo viene interpretato, dalla migliore dottrina, nel senso che sono ammessi in deduzione i costi che, sebbene n