Revisori enti locali: pagamento del contributo annuale

ll prossimo 30 Aprile tutti i soggetti iscritti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell’Interno, devono versare il consueto contributo annuale pari a 25 Euro.
Il contributo in questione è dovuto a prescindere dalla circostanza che il revisore svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale.

Contributo annuale Revisori degli Enti locali: come si effettua il pagamento

contributo annuale revisori enti localiIl pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 1013096209 (anche con bonifico bancario – IBAN: IT60 C076 0114 5000 0101 3096 209) intestato a: “TESORERIA VITERBO – MINISTERO INTERNO – ART. 4BIS DL. 79/2012” indicando la seguente causale: “CONTRIBUTO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2021 – C. F. (codice fiscale dell’iscritto)”.

Successivamente al pagamento il revisore dovrà  inserire le coordinate del versamento accedendo alla propria area personale alla pagina internet https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php.

Sarà poi il Ministero a verificare la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti.

Si evidenzia che l’eventuale versamento di euro 35,00 intestato a Consip, è relativo all’iscrizione al Registro dei Revisori legali non esonera dal versamento del predetto contributo.

Ovviamente, il Ministero verificherà la corrispondenza dei dati inseriti con la documentazione contabile inoltrata dal competente Centro di Poste al fine dei conseguenti eventuali provvedimenti.

 

Iscrizione Elenco Revisori Enti Locali

L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli stessi.

I revisori dei conti degli enti locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La richiesta di iscrizione e di mantenimento nell’elenco deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematica, nei modi e nei termini indicati negli appositi avvisi pubblici diramati dal Ministero dell’interno.

 

Le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco

Ricordiamo che le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente entro il termine previsto per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.

La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, attraverso la selezione del link denominato: “Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”, tramite SPID o acquisendo la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema).

I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.

Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 71 e seguenti dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.

Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.

Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato…

“l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

 

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A cura di Giovanna Greco

Martedì 19 aprile 2022