La Corte di cassazione si è soffermata sulla disciplina agevolativa del c.d. “prezzo-valore”, con la quale, come noto, è consentito determinare la base imponibile dell’imposta di registro applicando al valore catastale determinati moltiplicatori.
L’agevolazione in questione si applica se sussistono le condizioni previste dalla norma e deve essere espressamente richiesta in atto, non potendosi ritenere ammessa un’opzione per facta concludentia o implicita.
Disciplina agevolativa del prezzo-valore: un caso di Cassazione
La controversia aveva ad oggetto un avviso di liquidazione in recupero della maggiore imposta di registro ed ipocatastale sul rogito, avente ad oggetto la cessione tra due soggetti della nuda proprietà in permuta di costituzione di usufrutto su alcuni immobili già in loro comproprietà, e fatto oggetto di autoliquidazione d’imposta, secondo la disciplina del c.d. “prezzo-valore”, ex art. 1, comma 497 legge 266/2005 (valore catastale moltiplicato per i coefficienti ministeriali).
La Ctp adita rigettava il ricorso dei contribuenti, mentre la Ctr, avanti alla quale era stato inoltrato gravame, in parziale accoglimento dell’appello dei contribuenti, aveva statuito, fra l’altro, che:
- la facoltà di liquidare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale in base al valore catastale moltiplicato, in luogo del prezzo dichiarato, è applicabile anche agli atti di permuta, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 320/E/2007;
- avendo la disciplina in questione natura agevolativa, incidente non solo sulle imposte qui dedotte ma anche su quelle reddituali, deve, tuttavia, essere riconosciuta secondo parametri di stretta interpretazione;
- in particolare essa richiede, ai sensi della disposizione indicata, la f