Considerazioni sulla presunta elusività del regime fiscale sostitutivo della rivalutazione delle partecipazioni

La rivalutazione delle partecipazioni ai fini di una successiva cessione per evitare imposte sul capital gain è qualificabile come abuso del diritto?

elusività rivalutazione partecipazioniIn ordine ad eventuali ipotesi elusive rappresentate dall’Amministrazione Finanziaria nei vari interpelli recentemente pubblicati, derivabili dall’affrancamento delle partecipazioni con l’imposta sostitutiva, si ritiene preliminarmente di dovere sottolineare come la speciale natura del regime fiscale di tassazione sostitutiva dell’ordinario capital gain, non appaia rispondere ad alcun “regime fiscale agevolativo”, ma solo ad una mera opzione liberamente proposta  dal legislatore.   

Perché si possa infatti parlare di agevolazione fiscale essa si deve connettere causalmente ad uno scopo che si interseca con variabili sociali rispondenti ad interessi generali dello Stato e a sue funzioni istituzionali. 

In dottrina (A. Pace, “Le agevolazioni fiscali” G. Giappichelli Editore- Torino) si sottolinea come un’agevolazione fiscale si debba, per prestare aderenza ai paradigmi costituzionali che presiedono l’obbligazione tributaria, raccordarsi con  forme  compensative di utilità sociali  (come incrementi occupazionali, manifestazioni di solidarietà, salvaguardia di un patrimonio storico-culturale).

In tal caso il minor carico impositivo trova concreta giustificazione nel diretto ausilio del privato   a funzioni istituzionali dello Stato e a interessi generali della Comunità sociale.

Nel caso in esame si è di fronte ad un mero prelievo anticipato rispetto all’insorgenza del relativo presupposto d’imposta, ordinariamente incapsulato nelle vicende circolatorie delle partecipazioni.

A tale proposito appare di indubbia condivisione l’individuazione della relativa ratio legis (come già prospettata in dottrina: – A. Malguzzi, D. Stevanato, R.Lupi, “Partecipazioni affrancate e redditi di capitale tra refusi normativi e preoccupazioni antielusive”, in Dialoghi Tributari n.° 2/2009) nel c.d. “prestito fiscale”

L’intento legislativo non è la ricerca di forme di ausilio del privato nel perseguimento di funzioni statali, ma solo un ausilio di finanza senza il raccordo causale con una qualche fattispecie imponibile, e, quindi, senza la copertura costituzionale di una qualche manifestazione di capacità contributiva.

Nel caso in esame l’affrancamento del valore delle partecipazioni societarie risponde solo alla logica delle c.d. Imposte volontarie, il cui fondamento causale è unicamente rinvenibile nello scambio tra un’imposta oggi a fronte di maggiori valori fiscalmente spendibili domani, del tutto mancante delle prerogative costituzionali dell’agevolazione fiscale.

La considerazione del regime fiscale sostitutivo previsto per la rivalutazione alla stregua di un’agevolazione fiscale, da cui potrebbero derivare poteri di sindacato elusivo da parte della Finanza, è solo la sintesi di una serie di scrutini di mera superficie, che trascurano che la “meritevolezza”, nel caso in esame, risiede già in re ipsa nel prestito erariale alla Finanza pubblica, e non nel perseguimento di  fini extrafiscali ausiliari di  specifici interessi generali.

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Anche il Centro di Ricerca in Diritto Tributario NOMOS si è occupato di affrancamento del valore fiscale delle partecipazioni

 

A cura di Centro Studi Deotto Lovecchio & Partners

www.deottolovecchio.it

Venerdì 22 aprile 2022

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