L’avviso di liquidazione ha natura di atto impositivo e come tale è impugnabile ai fini della definizione agevolata.
Pertanto è definibile in via agevolata la lite avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro e ipotecaria.
Avviso di liquidazione: atto impugnabile
L’avviso di liquidazione è un avviso della pubblica amministrazione notificato al soggetto contribuente per portarlo a conoscenza dell’ammontare (riconteggiato) dal Fisco dell’imposta dovuta, avverso il quale è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notificazione.
Partendo dal presupposto che la liquidazione delle imposte indirette è operazione distinta dalla determinazione dell’imponibile, occorre chiarire che l’avviso di liquidazione è l’atto con cui l’ufficio finanziario determina l’imposta e ne richiede il pagamento, essendo già stata determinata la base imponibile
In quanto atto determinativo dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto impositivo.
Se il contribuente intende contestare la liquidazione dell’imposta, deve impugnare l’avviso di liquidazione.
E da considerare atto impositivo e se il contribuente intende contestare la liquidazione dell’imposta, deve impugnare l’avviso di liquidazione.
In quanto atto con cui viene richiesto il pagamento dell’imposta, l’avviso di liquidazione è atto della procedura di riscossione.
Ad esempio, nell’imposta sulle successioni, l’ufficio emette avviso di liquidazione per riscuotere l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
Analogamente a quanto previsto in materia di controllo formale della dichiarazione dei redditi