Alcune valutazioni sull’annullamento della rivalutazione dei beni 2020

Vediamo alcune problematicità che possono nascere dall’annullamento della rivalutazione dei beni 2020 diventata non più conveniente dopo l’ultima legge di bilancio. Tale opzione incide sui bilanci 2021 in approvazione.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “Revoca delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020: aspetti operativi” contenente chiarimenti in merito a:

  • la contabilizzazione delle operazioni di revoca fiscale (ed eventualmente civilistico) delle rivalutazioni dei beni d’impresa effettuate nell’esercizio 2020,

  • la modifica alla deducibilità fiscale dei marchi rivalutati nel bilancio 2020.

La rivalutazione a cui facciamo riferimento è quella disciplinata dall’art. 110, commi da 1 a 7 del D.L. n. 104/20.

 

La Legge di Bilancio 2022 ha cancellato i benefici della rivalutazione!

rivalutazione dei beniLa legge di Bilancio 2022 ha poi di fatto cancellato gran parte dei benefici fiscali riconosciuti da questo decreto per i marchi, portandone il periodo di ammortamento fiscale a 50 anni, ancorché consentendo alle società che intendano mantenere intatti i benefici fiscali di versare una imposta sostitutiva integrativa.

A tale manovra, effettuata “a bocce ferme”, ha fatto seguito la Legge 234/2021, che ha dal canto suo previsto la possibilità di revocare l’operazione fiscale, mantenendo comunque gli effetti della rivalutazione sotto il profilo civilistico.

Ha chiuso il cerchio il D.L. n. 4/22, convertito con modifiche dalla Legge 25, che ha previsto la possibilità di revocare l’operazione anche relativamente agli effetti civilistici, fornendo adeguata informativa dell’esercizio della revoca nella nota integrativa.

Nel documento emesso da CNDCEC vengono affrontate le problematiche di bilancio a cui vanno incontro le società che si trovano nella circostanza di dover “annullare” le operazioni di rivalutazione effettuate con l’approvazione dei bilanci 2020, al fine di valutare gli effetti derivanti dalle scelte da prendere.

 

Le soluzioni per l’annullamento della rivalutazione dei beni

Le soluzioni possibili – spiega il documento – possono essere (ovviamente) diverse in ragione, tanto per dirne alcune, delle decisioni aziendali già prese e delle esigenze di liquidità.

Le casistiche prese in considerazione, e le possibili conseguenze in bilancio, sono le seguenti:

  • accettazione” della disciplina: deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione;

  • mantenimento della deduzione fiscale del maggior valore attribuito in fase di rivalutazione nella misura di 1/18 con versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva;

  • revoca dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione, con restituzione, anche tramite compensazione in F24, delle imposte sostitutive già versate;

  • annullamento totale dell’operazione”: revoca sia della disciplina fiscale sia della rivalutazione civilistica.

Ipotizzando che la scelta di annullare completamente l’operazione sia la più seguita, vediamo brevemente il commento del documento CNDCEC.

 

La cancellazione civilistica della rivalutazione

La cancellazione civilistica dovrebbe essere effettuata, come previsto da OIC 10, con un impatto esclusivamente a livello patrimoniale, attraverso l’eliminazione dei valori interessati nella loro consistenza al 1° gennaio 2021, garantendo così la correttezza della determinazione delle quote di ammortamento esistenti al 31 dicembre 2021.

Una volta ricostituita nella sua consistenza originaria la riserva di rivalutazione, occorre eliminare la stessa cancellando allo stesso tempo dal bilancio anche il valore rivalutato nell’attivo patrimoniale.

Potrebbe però succedere che la riserva sia già stata utilizzata al fine di coprire le perdite 2020.

In tal caso, occorrerà utilizzare un’altra riserva per bilanciare la riduzione del valore dell’attivo determinato alla luce dell’operazione.

Nella Nota integrativa è necessario indicare l’applicazione della deroga e gli effetti contabili.

Non trattandosi di un cambiamento di criterio, non occorre indicare i dati riferiti all’annualità 2020 ai fini comparativi

L’organo di controllo e il revisore legale dovranno prendere atto che la revoca è stata effettuata in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente.

 

NDR: ricordiamo che la rivalutazione dei beni incide sul test di operatività

 

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 11 Aprile 2022