Le nuove misure restrittive dell’UE contro Russia e Bielorussia

L’invasione dell’Ucraina ha comportato l’applicazione di rilevanti sanzioni verso Russia, Bielorussia e territori separatisti, con importanti conseguenze per gli operatori del commercio internazionale.
Al fine di facilitare le imprese coinvolte, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato una specifica nota alle associazioni di categoria, con la quale ha recepito nella banca dati Taric i differenti divieti alle importazioni per i codici di classifica dei prodotti ricompresi nelle sanzioni e ha disciplinato gli aspetti operativi per fruire delle deroghe a tali blocchi.

Le sanzioni disposte in seguito all’invasione dell’Ucraina

misure restrittive contro russiaLo scenario di guerra e le sanzioni adottate dall’Unione europea verso Russia e Bielorussia hanno comportato rilevanti conseguenze anche alle imprese italiane e i loro scambi internazionali.

In seguito all’invasione dell’Ucraina, infatti, l’Unione europea ha applicato pesanti sanzioni concernenti il commercio estero, nei confronti di Russia, Bielorussia e verso i territori di Donetsk e Lugansk.

Importanti misure restrittive riguardano, anzitutto, i commerci con la Russia e la Bielorussia, rispetto le quali l’UAMA ha da ultimo disposto un blocco assoluto per le esportazioni dei prodotti dual use del termine di un mese, mentre è stato introdotto un divieto generalizzato, a valere dal 24 febbraio, per le importazioni dai territori separatisti del Donetsk e del Lugansk.

Al riguardo, l’Agenzia delle dogane, per mezzo della nota 2 marzo 2022, prot. 99410/RU, ha informato gli operatori delle integrazioni apportate alla banca dati Taric, con gli aggiornamenti conseguenti ai regolamenti dell’Unione europea, intervenuti sia con riguardo agli scambi con la Russia e la Bielorussia che con riferimento di divieti di import ed export verso i territori separatisti del Donetsk e del Lugansk.

La nota 2 marzo, n. 99410 consente di evitare il perfezionamento di operazioni doganali sottoposte a divieti, fornendo le necessarie informazioni, in relazione ai Paesi destinatari delle limitazioni e ai prodotti che ne rappresentano oggetto.

La consultazione della banca dati Taric e la sezione speciale del portale dell’Agenzia delle dogane, dedicata alla crisi Russia-Ucraina, consente un aggiornamento in tempo reale delle misure restrittive adottate dall’Unione europea.

 

Le misure restrittive verso Russia e Bielorussia

La Commissione europea, con il regolamento 2022/328 e 2022/355, ha disposto il blocco alle esportazioni verso la Federazione Russa e la Bielorussia, per tutti i beni e le tecnologie utilizzabili sia in ambito civile che militare (cosiddetti beni dual use).

Tali prodotti, indicati nell’allegato VI del regolamento 2022/328, includono, tra l’altro, circuiti elettronici, semiconduttori e apparecchiature di comunicazione.

Il divieto di export può essere derogato nel caso in cui i beni siano utilizzati per scopi umanitari o in campo medico: in tale ipotesi, è necessario presentare una specifica dichiarazione al Ministero degli esteri, dipartimento UAMA, per una verifica della ricorrenza delle condizioni previste dai diversi regolamenti.

Al riguardo, l’ UAMA, con la nota 7 marzo 2022, n. 6830, ha ufficialmente sospeso per un mese tutte le autorizzazioni all’esportazione dei prodotti a duplice uso verso la Russia e la Bielorussia, imponendo un immediato blocco all’export di tali prodotti.

Lo stop alle autorizzazioni alle esportazioni rafforza, pertanto, il divieto previsto dai regolamenti europei, non permettendo la fruizione delle deroghe specificamente indicate.

Il direttore dell’Autorità, nel medesimo avviso, precisa, inoltre, che il periodo mensile verrà utilizzato per verificare quali delle autorizzazioni concesse possono eventualmente essere rispristinate, nel caso in cui siano sussistenti i presupposti che permettono di derogare il blocco generalizzato all’esportazione verso Russia e Bielorussia di tali prodotti.

Nel caso in cui non siano sussistenti tali condizioni, le autorizzazioni saranno invece definitivamente revocate.

 

Le misure restrittive nei settori energia e trasporti

Alcune specifiche misure dell’Unione europea hanno colpito le esportazioni in Russia nei settori energetici e dei trasporti.

Nel primo caso, infatti, l’UE ha vietato la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e software utilizzabili nella raffinazione del petrolio.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, Bruxelles ha, invece, disposto il blocco nell’esportazione dei prodotti o tecnologie dell’industria aeronautica e spaziale, nonché di fornire servizi assicurativi e di manutenzione su tali tipologie di veicoli.

Tali divieti possono essere derogati al fine di adempiere correttamente a contratti conclusi precedentemente all’entrata in vigore del regolamento 2022/238, occorre tuttavia, presentare un’apposita richiesta di autorizzazione al Ministero degli esteri entro un termine predeterminato dal medesimo regolamento.

Per i prodotti dual use tale data è individuata nel 30 aprile, per le tecnologie concernenti la raffinazione del petrolio il 27 maggio e per le merci dell’industria aereonautica il 28 marzo.

Simili misure sono state disposte anche nei confronti della Bielorussia.

Verso tale Paese, a partire dal 2 marzo 2022, oltre alla medesima limitazione dell’esportazione dei prodotti a duplice uso, e il conseguente blocco disposto dall’UAMA, sono stati introdotti specifici divieti all’importazione di prodotti legnosi, di cemento, siderurgici e di gomma, originari o esportati dalla Bielorussia, indicati negli allegati del regolamento 355/2022.

Per tutte le importazioni effettuate da Russia e Bielorussia, soprattutto se relative a materie prime, la Commissione UE ha, infine, previsto l’obbligatorietà, per gli importatori, di fornire prove incontrovertibili che le merci non siano originarie dei territori separatisti dell’Ucraina, al fine di evitare l’aggiramento del blocco alle importazioni provenienti da tali regioni.

 

Il blocco commerciale verso i territori di Donetsk e Lugansk

Come chiarito anche dall’Agenzia delle dogane, con l’avviso del 24 febbraio 2022, per effetto del Regolamento UE 23 febbraio 2022, n. 2022/263 l’Unione europea ha introdotto un generale divieto per le importazioni di prodotti provenienti dalle due regioni separatiste.

In via unilaterale è stata, dunque, sospesa l’efficacia dall’accordo di libero scambio tra Unione europea e Ucraina, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, limitatamente alle due regioni, il quale, come incentivo alla cooperazione tra i due blocchi, prevede un azzeramento dei dazi per le importazioni.

La Commissione UE, con l’avviso agli importatori del 23 febbraio 2022, ha chiarito che la crisi in atto nei territori non controllati dal governo ucraino non permette, infatti, di accertare la filiera produttiva e dunque l’origine doganale dei prodotti.

Al contrario, per le merci provenienti dall’Ucraina e controllate dal governo di Kiev continua ad applicarsi pienamente l’accordo di libero scambio.

Queste misure eccezionali si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate dopo il 24 febbraio 2022.

Una particolare tutela è stata prevista per le imprese che si trovano involontariamente coinvolte in rapporti contrattuali ora a rischio.

È ancora possibile effettuare le importazioni dalle due regioni separatiste, purché i contratti di fornitura risultino conclusi prima del 23 febbraio e le importazioni siano perfezionate entro il 24 maggio 2022, oltre a un’apposita notifica all’autorità competente, 10 giorni prima della data di importazione.

Il medesimo regolamento 2022/263 ha introdotto, inoltre, un divieto di esportazione di determinati beni e tecnologie, relativi a particolari settori sensibili (trasporti, telecomunicazioni, petrolio, gas, risorse minerarie) e colpisce le operazioni effettuate nei confronti di qualsiasi persona, fisica o giuridica, stabilita nei due territori specificati o che sia destinata ad essere utilizzata in tali regioni.

Anche tale divieto non coinvolge, tuttavia, l’esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022.

Una deroga per tale limitazione alle esportazioni è disposta dallo stesso regolamento 2022/263, il quale prevede che autorità competenti possano concedere una specifica autorizzazione che permetta in ogni caso la vendita dei prodotti e delle tecnologie nei territori separatisti.

Tali merci devono, tuttavia, essere necessariamente utilizzate, in via alternativa, per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali conformemente al diritto internazionale; a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d’insegnamento, oppure deve trattarsi di apparecchi o attrezzature per uso medico.

 

A cura di Sara Armella

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