Gli atti di accertamento tributari emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante un corriere postale privato.
Ciò in conseguenza della liberalizzazione del servizio postale che ha indubbiamente limitato il monopolio del servizio gestito da Poste Italiane.
La liberalizzazione del servizio postale sancito dal D.lgs n. 58/2011 ha indubbiamente limitato il monopolio del servizio gestito da Poste Italiane (CTR Toscana n. 1309 /2021), con la conseguenza che la notifica di atto impositivo è da ritenersi valida anche se inviata da un gestore privato.
L’orientamento de quo è stato già trattato della Suprema Corte (S.U. sentenza n. 299/2020) la quale ha chiarito che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni attengono solo a notifiche degli atti di natura giudiziaria e non a quelli di natura amministrativa, per cui la notifica di cartelle esattoriale è da ritenersi pienamente legittima.
A tale riguardo si cita una recentissima sentenza della Cassazione che ha ritenuto valida la notifica di un atto tributario eseguita tramite licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima parziale, liberalizzazione introdotta dal D.Lgs n. 58/2011 e quella compiutamente attiuata con la legge n. 124/2017
La nuova normativa sulla notifica degli atti amministrativi
Il d.lgs n. 58/2011, in attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, contiene disposizioni comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, a modifica del precedente d lgs n. 261/1999.
In conformità all’art. 1, par. 8 della citata direttiva, il decreto ha abolito abolisce la residua quota di monopolio prevista fino al 2010 in favore del fornitore del servizio universale individuato nelle Poste Italiane.
Tale decreto ha ridefinito l’ambito del servizio universale, escludendovi la pubblicità diretta per corrispondenza, a decorrere dal 1° giugno 2012, ma continuando a comprendervi: la posta fino a 2 kg; i pac