Nota di credito a fallimenti sempre con imponibile ed IVA

Come va emessa la nota di credito in caso di fallimenti: vanno indicati imponibile ed IVA o solo l’imposta?

nota di credito fallimentiL’articolo 26 del DPR 633/72, recante, tra l’altro, la disciplina delle variazioni in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo, nel caso di assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, è stato modificato l’anno scorso dal decreto legge 73/2021, il quale, finalmente, ha aperto alla possibilità di emettere la nota di credito ai soggetti falliti senza più attendere la chiusura del procedimento fallimentare, ma sin dalla sua apertura.

Su tale argomento abbiamo già avuto modo di esprimere la nostra opinione; in particolare, in un recente articolo abbiamo spiegato i motivi per cui tali note di credito devono ritenersi legittime anche per i fallimenti apertisi in precedenza alla data del 26/5/2021 (indicata dalla norma in maniera priva di fondamento legislativo), mentre in un altro articolo abbiamo commentato il termine per emettere tale nota di credito.

Oggi vogliamo soffermare l’attenzione su un altro aspetto, ossia: nel momento in cui devo fare la nota di credito, tale documento deve indicare solo l’IVA o anche l’imponibile?

 

La corretta emissione della nota di credito a fallimenti

Nonostante lo storno della sola IVA avrebbe come effetto quello di mantenere “aperto” il credito nei confronti del debitore, nell’ottica di un possibile incasso del credito nell’ambito della procedura concorsuale, tale procedura non pare ammissibile, poiché la base imponibile e imposta sono connesse.

Ciò in quanto è la stessa legislazione comunitaria vigente in tema di IVA ad escluderlo.

L’art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce consente la riduzione della base imponibile anche in caso di “non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l’operazione”.

Sia la norma sia la giurisprudenza comunitaria correlano la mancata riscossione del credito alla riduzione della base imponibile e, solo in via conseguente, della relativa imposta.

D’altronde, dello stesso parere è perfino la prassi.

La RM n. 127/2008 affermava che la variazione in diminuzione deve

essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”.

Più recentemente, la risposta a interpello n. 801/2021 (relativa al caso di concordato preventivo) confermava che non sarebbe stata ammissibile l’emissione di note di credito “di sola IVA”.

D’altro canto, la stessa circolare n. 20/2021, nel commentare le novità della nuova disciplina delle note di variazione, riferendosi al caso di una sentenza di fallimento

del debitore emessa nel 2022, riporta un esempio in cui il documento di rettifica contiene sia l’imponibile che l’IVA.

 

Ma quando, allora, è possibile emettere una nota di credito con sola IVA?

I casi al riguardo sono abbastanza rari, come ad esempio quello in cui occorra rettificare un’operazione considerata imponibile che invece avrebbe dovuto essere esente, non imponibile o non soggetta ad IVA oppure alla circostanza in cui un’aliquota sia stata applicata in misura maggiore rispetto al dovuto.

E’ evidente, tuttavia, l’esigenza di tutela del creditore, che non vuole che il debitore possa interpretare la nota di credito (con imponibile ed iva) come una rinuncia al credito.

Al riguardo, quindi, il consiglio è di indicare in fattura che l’imponibile viene indicato come stornato solo ai fini dell’articolo 26 comma 3 bis del Dpr 633/72; in alternativa, si potrebbe accompagnare la trasmissione della nota con una comunicazione in cui si precisa che l’emissione del documento fiscale non va assunta come definitiva rinuncia all’importo vantato nei confronti del fallito.

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 7 Marzo 2022