Modello Intrastat 2022: complicate semplificazioni

Oggi scade l’invio del modello Intrastat 2022 di gennaio. Nonostante la proroga manca ancora chiarezza su alcune istruzioni e le semplificazioni promesse non sembrano tali.
Occorre sapere come determinare la soglia di 20 milioni di euro di “spedizioni” e di “arrivi” che consentono di non compilare determinati campi statistici. Si tratta di concetti differenti dalle cessioni e dagli acquisti.
Sul punto le istruzioni alla compilazione dei modelli, che probabilmente contengono un refuso, non aiutano a risolvere il rebus se i limiti posti per le spedizioni e gli arrivi sono da considerare autonomi.

Soglia dei 20 milioni da conteggiare e istruzioni da correggere. Il rinvio al 7 marzo 2022 del termine di presentazione del modello Intrastat relativi al mese di gennaio 2022 potrà essere utilizzato – da parte del Fisco e del contribuente – anche a questi fini.

intrastat 2022Il comunicato congiunto – dell’agenzia delle Entrate e dell’agenzia delle Dogane datato 24 febbraio 2022 – annuncia l’emanazione di apposito provvedimento per confermare il rinvio al 7 marzo, dovuto alle «difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le modalità previste dalla Determinazione» del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021.

Si tratta della Determinazione che ha definito alcune modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.

Con provvedimento 2 marzo 2022, n. 98794 l’agenzia delle Dogane conferma e ufficializza la proroga – commentata qui.

 

Modello Intrastat 2022: semplificazioni per alcuni dati statistici?

Tra i vari dubbi posti dagli operatori vi è quello relativo alla modalità di conteggio della soglia dei 20 milioni di euro per fruire di alcune semplificazioni in ordine alla compilazione dei campi relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e alla modalità di trasporto.

La soglia va individuata anche per sapere chi ha l’obbligo di indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] dei modelli 1-bis e 2-bis (è una delle novità del 2022).

La determinazione del 2021, nel circoscrivere l’ambito applicativo dell’obbligo, si limita a richiamare i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, Dm 22 febbraio 2010, vale a dire i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000.

Sul punto, è opportuno ricordare che il concetto di spedizioni e di arrivi non va confuso con quello di cessioni intra-Ue e di acquisti intra-Ue.

La Circolare agenzia delle Dogane 60/D/1999 precisa che nel calcolo del volume «concorrono tutti gli scambi intracomunitari di beni (e non soltanto le cessioni e gli acquisti) che rilevano ai fini del Regolamento» relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati Ue.

Quindi le spedizioni e gli arrivi riguardano i beni che vengono, rispettivamente, spediti fuori dal territorio dello Stato e che arrivano nel territorio italiano.

Pertanto, restano escluse dal calcolo delle predette soglie le operazioni triangolari Ue promosse dal soggetto italiano, mentre rilevano quelle nelle quali l’italiano è il primo cedente o l’ultimo acquirente (circolare agenzia delle Dogane 20 febbraio 2018, n. 18558/RU).

Dunque, nel calcolo delle soglie vanno inclusi anche le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà (es. merce spedite/arrivate per lavorazioni). Poiché il fine è quello della rilevazione statistica, vanno escluse le movimentazioni di merci che non vanno indicate nel modello, come le locazioni temporanee, i campioni gratuiti, le riparazioni (dal 2006).

 

Limiti autonomi per spedizioni e arrivi

Si deve ritenere che i limiti posti per le spedizioni e gli arrivi vadano considerati separatamente. Ma anche su questo tema regna un po’ di confusione, e sarebbe utile un chiarimento ufficiale.

Invero, il citato articolo 6 del Dm del 2010 fa riferimento al valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro. Ora, dato che si tratta di due modelli differenti (Intra 1-bis e Intra 2-bis, rispettivamente, per le cessioni di beni e gli acquisti di beni) la soglia va intesa separatamente per ciascuno dei modelli. Ma la formulazione della norma, mediante l’utilizzo della disgiunzione «o» non aiuta a risolvere il problema.

A ciò si aggiunga che le istruzioni alla compilazione dei modelli Intrastat, allegate alla Determinazione del 23 dicembre 2021, contengono (ad avviso di chi scrive) un refuso che genera ulteriori perplessità.

L’allegato XI, in relazione al modello Intra 1-bis (cessioni di beni) afferma che la colonna 7 (Natura della transazione B) va compilata da «coloro che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a euro 20.000.000»: questi devono riportare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B].

Analogamente, in relazione al modello Intra2-bis (acquisti di beni) si fa riferimento al volume delle «spedizioni» (in luogo degli «arrivi»), facendo sorgere il dubbio circa la necessità di compilare le colonne A e B, sia per le cessioni che per gli acquisti, al superamento della sola soglia relativa alle spedizioni.

Chi scrive ritiene che si tratti di un refuso, in quanto l’articolo 2 della Determinazione 493869/RU/2021 richiama – correttamente – la soglia di 20 milioni di euro del valore «delle spedizioni o degli arrivi».

Quando verrà corretto, in vista della scadenza del 7 marzo, potrebbe essere utile che venisse chiarito, una volta per tutte, che le soglie sono da considerare separatamente per le cessioni e per gli acquisiti.

 

a cura di Claudio Sabbatini e Michele Meroni

Lunedì 7 Marzo 2022

 

Iva eCommerce ed Estero: aggiornamenti al 2022

Corso Online in Diretta
Relatore: Sandro Cerato

Quando: venerdì mattina 11/3/2022, ore 10:30 – 12:30

Accreditamento: in fase di accreditamento per Commercialisti (2 CFP).

L’acquisto include: accesso al corso in diretta, accesso alla registrazione per 365 giorni, accesso all’eventuale materiale fornito dai relatori.

Chiusura iscrizioni: ore 9:00 dell’11/3/2022.

 

SCOPRI DI PIU’ >