In caso di interposizione fittizia di persona nel possesso del reddito, quali sono gli strumenti accertativi a disposizione del Fisco?
Quali sono le prove necessarie a dimostrare l’interposizione?
La Corte di Cassazione ha chiarito che la norma di cui all’art. 37, terzo comma Dpr 600/1973 non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all’atto, ma richiede la prova:
- da parte del fisco, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell’impresa, che coinvolga anche le risorse finanziarie del soggetto interposto, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto;
- da parte del contribuente spetta la prova contraria dell’assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto.
La vicenda: un caso di interposizione fittizia
Al centro della controversia vi erano una serie di accertamenti, notificati ad un contribuente, con i quali, a seguito di Pvc, venivano recuperate maggiori imposte quale effetto di attività di indagini penali della Guardia di Finanza, in esito alle quali era stato sottoposto a sequestro un cantiere in cui operavano diverse imprese cooperative costruttrici.
All’esito delle indagini era risultato che l’attività di impresa era di fatto gestita dal contribuente, presidente di una cooperativa di lavoro e di un consorzio, che svolgeva l’attività imprenditoriale in luogo delle imprese, disponendo delle loro risorse finanziarie.
L’ufficio procedeva, quindi, ad accertare il reddito delle cooperative partendo dal costo di costruzione e lo recuperava a tassazione a carico del contribuente, ex art. 37, terzo