I finanziamenti di soci non giustificati sono ricavi in nero, rimessi in circolo? Attenzione: è questo il principio che si desume dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
Il fatto: i finanziamenti soci sospetti
L’Agenzia delle entrate aveva notificato ad una s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva accertato una maggiore Irpeg, Irap e Iva; in particolare, era stato contestato che i finanziamenti eseguiti dai soci, in modo sistematico e progressivo, non erano giustificati stante la ridotta capacità finanziaria dei medesimi, sicché, in realtà, gli stessi erano da considerarsi ricavi in nero.
Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso, che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma.
L’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello, rigettato dalla CTR.
In particolare il giudice del riesame ha ritenuto che:
“non sussistevano nella fattispecie i presupposti per procedere ad accertamento induttivo, non avendo l’amministrazione finanziaria specificato le omissioni, le falsità o le inesattezze delle scritture contabili, tenuto conto, altresì, del fatto che la apparente regolarità delle scritture contabili costituiva circostanza incontroversa tra le parti; il metodo di accertamento, inoltre, era basato su elementi indiziari privi di certezza, precisione e concordanza; con riferimento al rilievo relativo ai finanziamenti dei soci, l’amministrazione finanziaria non aveva provato che la disponibilità degli importi versati dai soci derivassero da ricavi in nero né aveva offerto alcuna prova diretta a contrastare le argomentazioni difensive della contribuente”.
Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l’Agenzia delle entrate, censurando la sentenza ai sensi dell’art. 360 codice procedura civile, comma 1, n. 3), per falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 codice civile nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.
In particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che non sussistevano nel caso di specie i presupposti per procedere ad un accertamento induttivo, atteso che, inve