Vediamo come la nuova normativa degli Enti del Terzo Settore si interseca con quella delle ONLUS, che devono adeguare i loro statuti alla disciplina civilistica del Codice del terzo settore entro il 31 Maggio 2022.
L’entrata in vigore del Codice del terzo settore e della qualifica di ETS
Com’è noto, la principale novità del “Codice del terzo settore” (CTS) contenuto nel Decreto Legislativo n° 117 del 2017, è l’introduzione degli “Enti del terzo settore” (o “ETS”) vale a dire di una qualifica tributaria e civilistica che va a sostituire la qualifica tributaria di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (ONLUS) che fu introdotta dall’art. 10 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997.[1]
Per quanto riguarda l’entrata in vigore e l’inizio dell’efficacia, cioè dell’applicazione in concreto di questa disciplina, dobbiamo partire dal fatto che il 1° comma dell’art. 4 del Dlgs 117/2017 pone come condizione essenziale per l’acquisizione della qualifica di ETS l’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS, il cui sito web è https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ ).
Quindi, anche se il Dlgs 117/2017 è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 3 Agosto 2017, la qualifica di ETS che gli enti non profit individuati dal 1° comma dell’art. 4 di esso ottengono iscrivendosi al Registro citato non sarebbe stata acquisibile e, pertanto, efficace prima dell’inizio dell’operatività di esso.
L’art. 53 del Decreto citato faceva prevedere che esso sarebbe stato operativo per la seconda metà del 2019 in quan