Nel corso del tempo il diritto di controllo individuale del socio sulla società a responsabilità limitata si è molto ampliato.
Uno sguardo d’insieme ai diritti del socio e all’azione di responsabilità che questi può attivare nei confronti degli amministratori ritenuti responsabili per eventuali irregolarità nella gestione societaria.
Controllo individuale del socio di Srl
Per quanto riguarda il controllo individuale del socio, in tutte le Srl e non solo per quelle per cui è facoltativa la nomina del collegio sindacale (come prevedeva l’art. 2489 codice civile precedente alla riforma delle Srl del 2003: ricordiamo che oggi queste Srl hanno anche l’opzione del revisore legale unico) che, per l’articolo 2477 codice civile, è obbligatorio solo nei casi che esponiamo alla fine di questo paragrafo, i soci non amministratori hanno diritto, come dispone il secondo comma dell’art. 2476 codice civile:
- di avere notizia dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali;
- di consultare, anche tramite professionisti di fiducia ed anche a cadenza infrannuale, i libri sociali ed “i documenti relativi all’amministrazione”, quindi anche i libri contabili e tutta la documentazione a supporto, cosa che prima non era possibile (lo era solo per i libri sociali, che sono rimasti gli stessi, nell’art. 2478 codice civile, col cambio della sola denominazione da “libro delle adunanze e delle deliberazioni” a “libro delle decisioni” per tener conto delle decisioni prese col “metodo non collegiale”, cioè tramite la consultazione ed il consenso espresso per iscritto, da soci, amministratori e collegio sindacale o revisore legale unico che pure può decidere in tal modo).
Come si vede, il diritto