Diritto d’autore: aspetti generali
Il diritto d’autore può essere visto da due lati: quello del soggetto che ne percepisce i proventi (generalmente una persona fisica), e quello di chi li corrisponde (in genere un’impresa).
L’ordinamento italiano classifica le opere intellettuali nel Capo I del Titolo IX del V Libro (“Del lavoro”) del codice civile.
In particolare, l'art. 2575, codice civile, stabilisce che formano oggetto del diritto d’autore:
“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Il diritto d’autore si acquisisce a titolo originario con la creazione dell'opera (art. 2576), e si scinde in tre ulteriori diritti, di fatto partizioni di un diritto unitario:
- il diritto esclusivo di pubblicare l'opera;
- il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente;
- e il diritto, anche dopo la cessione dei predetti diritti, di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa che possa essere pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (2577).
I primi due hanno soprattutto carattere patrimoniale; il terzo, si configura, invece, come diritto morale inalienabile e imprescrittibile.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Diritto d'autore: i requisiti
- La legge sul diritto d’autore
- Reddito dell’autore
- La ritenuta d’acconto
- Estensione oggettiva
- Modalità di acquisto e condizioni
- Modalità di trasferimento
- Imprese
- Ammortamento
- Imposte sui redditi
- IAS
- IVA
- Diritti di immagine
- Particolari soggetti
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I requisiti
L'opera è protetta solamente in presenza dei requisiti fondamentali della creatività (deve infatti trattarsi di opere “nuove”, anche in misura minima, e non di mere ripetizioni di altre opere esistenti), dell'originalità (l’opera deve quindi essere anche sostanzialmente, e non solo formalmente, non riproduttiva del contenuto di altre), e della concretezza (dovendosi trattare di prodotto concreto idoneo ad essere pubblico e riprodotto)[1].
La legge sul diritto d’autore
Le disposizioni del codice civile sono integrate e precisate dalla legge 22.04.1941, n. 633, “Protezione del diritto d'autore e d’altri diritti connessi al suo esercizio”, e da una nutrita serie di altri atti normativi di rango legislativo e regolamentare, succedutisi nel tempo.
Sono disciplinati da tale legge gli aspetti relativi alla tutela delle elaborazioni – di qualsiasi genere - costituenti “opera originale” (art. 2), del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in qualunque forma e modo, originale e derivato (art.