In tema di raddoppio dei termini di accertamento, la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale può emergere non solo dalla produzione nel giudizio di appello della informativa di reato redatta dalla Guardia di Finanza e presentata presso la procura della Repubblica, ma anche dagli elementi di fatto contenuti nell’avviso di accertamento.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di raddoppio dei termini di accertamento a seguito di denuncia penale.
Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, emesso a seguito di indagini finanziarie.
Accertamento con denuncia penale non allegata
La Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, per essere l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere accertativo, per decorso del termine di legge.
Il giudice di appello, in particolare, rilevava che, nel caso in esame, non poteva operare l’istituto del raddoppio dei termini, di cui all’art. 43 del Dpr. n. 600 del 1973, in quanto l’Ufficio non aveva allegato all’atto di accertamento la copia della denuncia penale, impedendo così al giudice tributario il controllo circa la sussistenza dei presupposti di obbligo di denuncia.
La ricorrente Agenzia delle Entrate deduceva quindi, davanti alla Corte di Cassazione, la violazione di plurime disposizioni di legge in cui era a suo avviso incorsa la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere che, al fine di usufruire del raddoppio dei termini, l’Amministrazione dovesse allegare all’avviso di accertamento copia della denuncia penale.
E denunciava altresì l’omesso esame, da parte del Giudice di appello, di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’esistenza di elementi obiettivi, specificamente indicati nell’avviso di accertamento, tali da rendere obbligatoria la denuncia per uno dei reati previsti dal Dlgs. n. 74 del 2000 (ovvero quello previsto dall’art. 5 dello stesso decreto legislativo).
Secondo la Suprema Corte, le censure, esaminate congiuntamente siccome intimamente connesse, erano fondate.