Gli aiuti agli investimenti (bonus sud, bonus 4.0, ecc.) maturano solo con l’effettuazione degli investimenti; eventuali acconti dell’anno precedente non danno diritto al bonus in tale anno ma in quello in cui l’investimento è considerato effettuato, il che può originare la necessità di effettuare le dovute rettifiche per le comunicazioni presentate.
Analizziamo il pericoloso incrocio fra i diversi bonus e vediamo come va corretto il quadro RU del Modello Redditi 2021.
Alcuni controlli effettuati sul cumulo delle agevolazioni, soprattutto fra bonus sud e bonus industria 4.0, hanno evidenziato un inconveniente nel quale sembrano essere incorsi non pochi beneficiari, a causa della diversa regolamentazione delle citate discipline agevolative.
Cumulo fra Bonus Sud e Bonus Industria 4.0: i possibili inconvenienti
In particolare, l’inconveniente nasce dal fatto che il bonus industria 4.0 (o altro similare) prevede sempre più l’istituto della c.d. “prenotazione”, consistente dall’insieme di un ordine accettato dal fornitore e dal pagamento di almeno il 20% del bene ordinato.
Tale prenotazione, se effettuata nei termini previsti dalla disciplina, generalmente il 31 dicembre di un anno per consegna del bene in un termine fissato nell’altro anno, consente all’investitore di fruire del bonus industria 4.0 nell’anno di consegna del bene.
La presentazione del Modello CIM (Comunicazione di accesso all’agevolazione)
Per effetto di tale prenotazione e della possibilità di cumulo di tale agevolazione, qualificata come misura a carattere generale, con aiuti di Stato, il soggetto interessato al cumulo con il bonus sud, solitamente ha presentato la comunicazione di accesso all’agevolazione (modello CIM), indicando generalmente, come data di inizio dell’investimento, quello dell’ordine vincolante o del pagamento dell’acconto.
Si veda, a titolo di esempio, il seguente modello:
Fin qui tutto bene, sennonché, nell’indicare la ripartizione temporale dell’investimento, può verificarsi che sul modello CIM venga riportato l’ammontare dell’acconto come investimento “effettuato” nell’anno 2020 in cui l’acconto è stato pagato.
A titolo di esempio, si veda il modello seguente relativo al pagamento di un acconto di 120.000 euro:
A fronte della trasmissione del modello CIM, l’Agenzia delle entrate ha emesso il nulla osta alla fruizione, riconoscendo il bonus sud secondo la programmazione indicata nel modello:
Ricevuto il nulla osta e avendo comunque effettuato l’investimento, il beneficiario ha provveduto a compensare sul mod. F24 l’importo di euro 42.000 indicando il 2020 come anno di riferimento.
In realtà, l’importo di euro 120.000, cui corrisponde il bonus di 42.000, non costituisce affatto investimento effettuato nel 2020, trattandosi di semplice acconto di un cespite consegnato nel