La C.T.R. Veneto ha indicato che le compravendite di valute non tradizionali, quali i Bitcoin, devono considerarsi operazioni finanziarie, nella misura in cui tali valute non tradizionali siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo.
Le plusvalenze realizzate mediante cessioni onerose, a seguito di operazioni di acquisto e vendita, costituiscono redditi diversi.
Un caso di compravendita di Bitcoin: tassazione delle plusvalenze e richiesta di rimborso
La decisione in commento trae origine da due ricorsi presentati da un Contribuente-Persona fisica che, nel quadro RT delle proprie dichiarazioni dei redditi riferite a due annualità, dichiarava una serie di plusvalenze derivanti dalla compravendita di Bitcoin, sottoponendole all’imposta pari al 26%, salvo poi chiederne il rimborso sulla base di quanto indicato nella Risoluzione di Agenzia delle Entrate n. 72/E del 02.09.2016.
La C.T.P. adita, ritenendo che le operazioni di trading su Bitcoin non fossero idonee a generare capital gain accoglieva i ricorsi proposti dal Contribuente.
Non condividendo quanto statuito dalla Commissione provinciale, l’Ufficio interponeva appello, cui resisteva il Contribuente.
La decisione della CTR Veneto
Il ragionamento della C.T.R. per la risoluzione del caso sottopostole prende le mosse dalla Risoluzione richiamata dal Contribuente la quale, come noto, è stata emanata a seguito di interpello formulato