Scade il 31 marzo 2022 il termine per la presentazione all’INPS di richiesta del c.d. Bonus figli disabili.
Esaminiamo la normativa di riferimento, i requisiti per usufruirne, le modalità di gestione della domanda e di erogazione del contributo.
Come noto il bonus figli disabili è stato previsto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Con il decreto del 12 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, sono state emanate le disposizioni attuative, a cui l’INPS ha dato seguito con il messaggio 31 gennaio 2022, n. 471 (attraverso il quale ha rilasciato il servizio telematico per poter presentare le domande) e con la circolare n. 39 del 10 marzo 2022 con la quale ha definito le relative istruzioni.
L’istanza per la richiesta del contributo ha valenza annuale e deve essere presentata, esclusivamente in via telematica all’INPS, dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 (con la domanda per l’anno 2022 è possibile presentare anche quella relativa al periodo 2021).
Nota: il contributo figli disabili è cumulabile con il Reddito di cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.
Bonus figli disabili: esame della normativa e gestione delle domande
Con il presente contributo facciamo il punto della normativa in vigore tenendo in considerazione l’aspetto pratico della presentazione delle domande di accesso al bonus:
1) In cosa consiste il bonus figli disabili:
E’ un contributo che va da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 euro mensili a favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità riconosciuta in