Sul Superbonus 110%, e non solo, si sono concentrati, nell’arco di tre mesi, ben quattro provvedimenti di legge che, nell’intento di combattere (giustamente) gli abusi fiscali, si correggono tra di loro rendendo non facile il lavoro dell’interprete.
Il visto di conformità
Il visto di conformità, secondo l’art. 119, comma 11, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi regolamentati dallo stesso provvedimento di legge e cioè per i lavori di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Approfondiremo i seguenti argomenti:
- Casi di esclusione dal visto di conformità
- Soggetti autorizzati al suo rilascio
- Il mandato d’incarico professionale per il visto di conformità
- Esigenza del visto di conformità per il 110%
- Controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità
- Altri controlli da effettuare: ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
- Modalità di esercizio dell’opzione
- Termini di invio della Comunicazione
- Cessioni ammesse del credito d’imposta
- Spese detraibili con il Superbonus
- Allegato A – Interventi di edilizia libera, secondo il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- Allegato B – Interventi di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, dell’art. 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34
- Allegato C – Soggetto competente a trasmettere la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
- Allegato D – Cronoprogramma degli adempimenti relativi al rilascio del visto di conformità per un condominio
- Allegato E – Cessioni del credito d’imposta ammesse nel tempo
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Casi di esclusione dal visto di conformità
Secondo il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (Punto 2.2.), il visto di conformità e l’attestazione sulla congruità delle spese sostenute (Art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020) non sono richiesti, a partire dal 1° gennaio 2022, per:
- le opere già classificate come attività di edilizia libera, in base all’ 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (si veda l’Allegato A), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale;
- per gli interventi di importo complessivo sino a € 10.000, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne che non si tratti di interventi previsti dall’ 119, del D.L. n. 34/2020, e dall’art. 1, comma 219, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 [per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, in base al D. del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60% (nel 2021, era del 90%)].
Soggetti autorizzati al suo rilascio
I professionisti autorizzati a rilasciare il visto di conformità sono i seguenti [Art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322]:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (O.D.C.E.C.), nonché in quelli dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, purchè siano titolari di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, ovvero di diploma di ragioneria.
Inoltre, sono compresi i responsabili dell’assistenza fiscale, di cui all’art. 32, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (si tenga presente che i responsabili dei CAF sono iscritti nell’O.D.C.E.C.), ovvero dei seguenti enti:
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel CNEL, istituite da almeno 10 anni;
- associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno 10 anni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. a. se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è stata riconosciuta la rilevanza nazionale;
- organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle precedenti lett. a. e b., a seguito di delega della propria associazione nazionale;
- organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, a cui partecipano almeno 50.000 aderenti;
- sostituti d’imposta indicati nell’art. 23, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Tra cui, gli enti e le società indicati nell’art. 87, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’art. 5, del detto D.P.R. n. 917/1986, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto d’imposta), a cui partecipano almeno 50.000 dipendenti;
- associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti (D.L.C.P.S.del 29 luglio 1947, n. 804), a cui partecipano almeno 50.000 aderenti.
Il visto di conformità è rilasciato anche – in aderenza alla disposizione di legge – in base all’art. 35, del D.Lgs. n. 241/1997.
Questo art. 35 inquadra il responsabile dell’assistenza fiscale dei centri costituiti tra imprenditori e dei centri costituiti da contribuenti persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenendo presente che anche i responsabili di questi CAF devono essere iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e il loro rapporto con i CAF può essere regolato con un contratto di lavoro subordinato. I predetti responsabili:
- verificano che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’Amministrazione finanziaria coincidono con quelli che discendono dalle registrazioni contabili e da altra idonea documentazione;
- rilasciano un visto di conformità con il quale attestano che i dati delle dichiarazioni, elaborate dallo stesso CAF, corrispondono alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, oltre che attestare che queste ultime sono in linea con la relativa documentazione contabile.
Il breve commento su questo visto di conformità nei CAF è utile, non solo in quanto costituisce un nesso legislativo del predetto art. 119, comma 11, del D.L. n. 34/2020, ma anche perchè evidenzia un altro caso attuale di visto di conformità.
Il mandato d’incarico professionale per il visto di conformità
Il mandato d’incarico professionale per il visto di conformità, così come per l’asseverazione, deve essere rilasciato dall’assemblea condominiale.
Innanzitutto, l’assemblea condominiale viene convocata la prima volta per l’incarico professionale del computo metrico estimativo.
Quindi è riconvocata per l’approvazione dei lavori straordinari da affidare ad imprese edili concorrenti e, contestualmente, per la nomina del direttore tecnico dei lavori, per il coordinatore della sicurezza e degli altri professionisti che lo devono coadiuvare.
In particolare, con riferimento ai lavori che consentono la detrazione del 110%, l’assemblea condominiale provvede a dare il mandato per l’incarico professionale alle due categorie professionali, cui la legge affida il delicato compito di rilasciare (Circ. Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24, parag. 8 e segg.):
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, per manif