Trasferimento di ramo d’azienda: base imponibile ai fini dell’imposta di registro

di Giovanni Mocci

Pubblicato il 17 febbraio 2022

Trasferimento di ramo d'azienda: ecco come definire la base imponibile ai fini dell'imposta di registro tendendo conto delle componenti di indebitamento.
Alcune valutazioni alla luce della giurisprudenza di Cassazione

trasferimento ramo aziendaQualche tempo fa, sulle pagine web di CommercilaistaTelematico (Cfr. "Trasferimento di ramo d’azienda e formazione del perimetro aziendale oggetto di cessione: la detraibilità della componente di indebitamento nell’imposta di registro"), era stato dato conto del principio interpretativo della Suprema Corte relativo all’art. 51 del DPR 131/1986 (Testo Unico del Registro T.U.R.) secondo cui (vedasi, nello specifico, l’ordinanza n. 24081 del 25 novembre 2015 e l’ordinanza n. 22223 del 26 ottobre 2011), ai fini della determinazione dell’imposta di registro applicabile alla cessione di complesso aziendale, la base imponibile doveva essere determinata “al lordo” delle componenti di debito, anche se funzionalmente collegate con le componenti patrimoniali attive.

In particolare:

“ai fini della determinazione dell’imponibile ex art. 51 T.U.R. i debiti aziendali che l’acquirente si sia accollato vanno dedotti dal valore delle attività accertate dall’Ufficio ai sensi del quarto comma, ma non dal valore dichiarato su cui sia stata liquidata l’imposta ai sensi del primo comma”, e questo doveva essere valido non solo “al caso in cui i debiti accollati all’acquirente siano estranei al ramo di azienda ceduto … ma … al caso dell’accollo all’acquirente di un debito aziendale”.

Tale interpretazione avrebbe comportato che, nel calcolo dell’imposta di registro applicabile alla cessione di azienda o di ramo di azienda, non si sarebbe dovuto tenere conto delle passività patrimoniali incluse nel perimetro aziendale ceduto, vuoi che dette passività fossero o no riferite al complesso aziendale oggetto di cessione.

Secondo tale interpretazione, l’accollo da parte dell’acquirente dei debiti risultanti dalle scritture contabili dell’azienda oggetto di trasferimento sarebbe stato in ogni caso da ritenersi ad una modalità di pagamento del prezzo, con la conseguenza di ritenere tale valore escluso dal calcolo del valore dell'azienda ceduta.

 

Lo scomputo delle passività in sede di trasferimento di ramo d'azienda

Lo scomputo delle passività, invece, sarebbe stato consentito nel solo caso di cui al