Trasferimento di ramo d’azienda: ecco come definire la base imponibile ai fini dell’imposta di registro tendendo conto delle componenti di indebitamento.
Alcune valutazioni alla luce della giurisprudenza di Cassazione

In particolare:
“ai fini della determinazione dell’imponibile ex art. 51 T.U.R. i debiti aziendali che l’acquirente si sia accollato vanno dedotti dal valore delle attività accertate dall’Ufficio ai sensi del quarto comma, ma non dal valore dichiarato su cui sia stata liquidata l’imposta ai sensi del primo comma”, e questo doveva essere valido non solo “al caso in cui i debiti accollati all’acquirente siano estranei al ramo di azienda ceduto … ma … al caso dell’accollo all’acquirente di un debito aziendale”.
Tale interpretazione avrebbe comportato che, nel calcolo dell’imposta di registro applicabile alla cessione di azienda o di ramo di azienda, non si sarebbe dovuto tenere conto delle passività patrimoniali incluse nel perimetro aziendale ceduto, vuoi che dette passività fossero o no riferite al complesso aziendale oggetto di cessione.
Secondo tale interpretazione, l’accollo da parte dell’acquirente dei debiti risultanti dalle scritture contabili dell’azienda oggetto di trasferimento sarebbe stato in ogni caso da ritenersi ad una modalità di pagamento del prezzo, con la conseguenza di ritenere tale valore escluso dal calcolo del valore dell’azienda ceduta.
Lo scomputo delle passività in sede di trasferimento di ramo d’azienda
Lo scomputo delle passività, invece, sarebbe stato consentito nel solo caso di cui all’art. 51comma 4 del DPR 131/86, vale a d

