Il Consiglio dei Ministri ha provveduto alla proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 fino alla data del 31 marzo 2022.
Attraverso questo contributo si analizzano i principali riflessi che la normativa in oggetto determina nel normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022: i punti principali
Come detto la proroga dello stato di emergenza Covid al 31 marzo 2022 determina alcune novità importanti cui datori di lavoro e dipendenti devono attenersi ovvero:
1) Proroga dello smart working semplificato fino alla data del 31 marzo 2022
Lo smart working semplificato e cioè la possibilità di avviare o proseguire il lavoro da remoto (lavoro agile) anche in assenza di un accordo individuale e con una procedura agevolata nella comunicazione al Ministero del Lavoro, rimane in essere fino alla data del 31 marzo 2022 (la scadenza precedente era prevista per il 31 dicembre 2021).
Nota: la “modalità di lavoro agile” si ritiene applicabile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente (anche in assenza degli accordi individuali previsti) ed è utile comunque ricordare che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste pervenute da:
- lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità;
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave.
Onde gestire al meglio tale modalità lavorativa appare utile fare un riepilogo di alcuni punti ritenuti di fondamentale importanza:
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lavoratori in smart working e retribuzione spettante:
ai lavoratori spetta, in via generale, la normale retribuzione di fatto già percepita in precedenza fatti salvi eventuali “buoni pasto” o benefit particolari legati alla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e fatti salvi eventuali accordi con il datore di