Cosa succede in caso di contabilizzazione del risarcimento del danno prima ancora dell’ottenimento del ristoro economico atteso?
E in caso di rettifica della dichiarazione pari all’importo del presunto risarcimento, dopo l’instaurazione del processo ma prima della sentenza definitiva?
Esame di un caso all’attenzione della CTR Piemonte.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha affrontato il caso di una società, che aveva subito un furto e, ritenendo di ottenerne ristoro economico, aveva contabilizzato il risarcimento, anche se non era avvenuto, e poi a stornarlo, nonostante fosse pendente il giudizio civile con la compagnia assicuratrice.
Quindi, l’importo del risarcimento, dopo l’instaurazione del processo, era stato rettificato in dichiarazione, prima che vi fosse una pronuncia definitiva sulla sussistenza dello stesso.
Secondo il Collegio piemontese, che ha deciso la vertenza in questione, è illegittima la rettifica della dichiarazione inerente un risarcimento del danno, se questo è ancora sub iudice.
Il caso: contabilizzazione di risarcimento del danno in pendenza del giudizio
Una sas, che svolgeva attività di commercio all’ingrosso di bevande alcoliche, nel 2011 subiva un furto di bottiglie di champagne per un valore di molte decine di migliaia di euro.
Tale fatto non veniva evidenziato nella dichiarazione dei redditi.
A fronte del rifiuto della compagnia assicuratrice di provvedere al risarcimento del danno, veniva instaurato un contenzioso civile dalla società, che, nel 2015, si concludeva in primo grado in maniera favorevole alla parte, ma nel 2017 la sentenza di appello aveva tutt’altro segno.
La Cassazione, infine, ne