Nella Legge di Bilancio 2022 sono state inserite numerose novità relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, al punto da poter parlare di una vera e propria riforma degli stessi.
Tra le più importanti novità rientrano sicuramente quelle che riguardano le aziende che hanno accesso al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali.
L’Istituto Previdenziale interviene per fornire chiarimenti e istruzioni operative relativamente alla riforma degli ammortizzatori sociali operata da parte della Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021). Numerose sono le novità riguardanti sia il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che i Fondi di solidarietà bilaterali, sui quali interviene con chiarimenti e approfondimenti anche l’INPS.
Fondi di solidarietà bilaterali: le novità
Nell’impianto normativo definito dal D.Lgs. n. 148/2015 prima del riordino previsto dalla Legge di Bilancio 2022, rientravano nelle tutele dei fondi di solidarietà bilaterali i datori di lavoro non destinatari di trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del D.Lgs. 148/2015 con dimensione aziendale mediamente superiore alle 5 unità nel semestre precedente, fatti salvi i limiti aziendali inferiori previsti dai Decreti istitutivi di alcuni Fondi.
Al fine di garantire l’estensione delle tutele a tutti i lavoratori, la Legge di Bilancio 2022 modifica sia il quadro normativo – per identificare la misura di sostegno applicabile – sia la disciplina in materia di Fondi di solidarietà.
L’originario impianto del D.Lgs. n. 148/2015 infatti, si muoveva secondo una logica di alternatività tra le tutele disciplinate dal Titolo I o dal Titolo II del medesimo Decreto.
Con la Legge di Bilancio 2022 invece si prevede che a partire dal 1° gennaio 2022 vengono costituiti i fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione del