La divisione ereditaria in cui almeno una parte dei beni della comunione non spetti a tutti non può essere considerata stralcio divisionale.
Conseguentemente l’atto sconterà l’imposta di registro su tutta la massa da dividere.
Tassazione dei conguagli in caso di divisione ereditaria
Ritorniamo su un tema che ci ha occupato anche lo scorso anno, in ciò suggeriti da una recente sentenza di Cassazione che invero non pare del tutto esaustiva, sul punto. La questione è la seguente: come tassare i conguagli in caso di divisione successoria qualora ai comunisti venga assegnata esattamente la quota loro pertoccante.
E questo anche allorchè le risorse fossero di provenienza esterna alla comunione stessa.
Nell’articolo del 19 novembre 2021 “Divisione con conguagli che non sono conguagli”, si era analizzato un semplice caso, che qui riportiamo ancora una volta, risultando l’esempio molto più chiaro di molte parole:
“eredità composta da due beni, uno che vale 30 e uno che vale 70, per un totale quindi di 100.
Gli eredi sono due, in parti uguali, e pertanto a ciascuno spetta una quota di 50. Posto che i beni non possono facilmente essere divisi, cosa accadrà se in sede divisionale gli eredi si dovessero concordare per assegnare ad uno il bene di 70, con obbligo di corrispondere al coerede una somma di 20, così da portare le due quote ad uno stesso valore, appunto di 50? In definitiva, la ricchezza dei due eredi varia appunto di 50 per ciascuno, solo che un erede riduce le sue disponibilità finanziarie dell’importo corrispondente al calcolato conguaglio.
Si dovrà tassare ex art. 34 TUS questo conguaglio di 20, che tra l’altro supererebbe la quota di esenzione del 5%, oppure si tratterebbe di un conguaglio non conguaglio?”
La questione è esattamente questa.
Il parere di Cassazione
Si era concluso tale analisi precisando che, secondo l’orientamento oramai consolidato della Cassazione, non si era in presenza di alcun conguaglio, e questo anche nel caso in cui le risorse per pareggiare le quote fossero di provenienza esterna alla comunione stessa.
Elenchiamo le sentenze della Cassazione che hanno preceduto la sentenza n. 2378/22, che sarà commentata in seguito.
Si tratta delle sentenze n. 32613 del 9 novembre 2021, n. 30956 del 29 ottobre 2021, n. 3988/2021, n.20736/2019, n. 13637/2018, n.7606/2018, n. 17512/2017, n. 20119/2012 e 17866/2010, tutte che si sono pronunciate univocamente, sul punto in questione.
Le interpretazioni del Fisco
L’Amministrazione finanziaria è recentemente intervenuta per ben tre volte, su questo tema, con risposte ad interpelli, n. 30 del 6 febbraio 2020, n. 452 dell’ 1 luglio 2021 e, in modo indire