Nelle divisioni successorie con conguagli tra eredi si applicherà l’articolo 34 del TUS solo qualora la quota attribuita ad un erede sia complessivamente superiore alla quota di legge.
Ove tra gli eredi siano effettuati dei conguagli, anche in denaro, indipendentemente dalla provenienza di questo, per attribuire ad ognuno la sua quota, nessuna vendita sarà presunta.
Lo precisa la Cassazione, da tempo. E l’Amministrazione finanziaria condivide.
Il conguaglio non tassato
Il caso: divisione ereditaria e applicazione del conguaglio alle quote degli eredi
Ipotizziamo una semplice fattispecie di divisione ereditaria: eredità composta da due beni, uno che vale 30 e uno che vale 70, per un totale quindi di 100.
Gli eredi sono due, in parti uguali, e pertanto a ciascuno spetta una quota di 50.
Posto che i beni non possono facilmente essere divisi, cosa accadrà se in sede divisionale gli eredi si dovessero concordare per assegnare ad uno il bene di 70, con obbligo di corrispondere al coerede una somma di 20, così da portare le due quote ad uno stesso valore, appunto di 50?
In definitiva, la ricchezza dei due eredi varia appunto di 50 per ciascuno, solo che un erede riduce le sue disponibilità finanziarie dell’importo corrispondente al calcolato conguaglio.
Si dovrà tassare ex art. 34 TUS questo conguaglio di 20, che tra l’altro supererebbe la quota di esenzione del 5%, oppure si tratterebbe di un conguaglio non conguaglio?
Il parere della Cassazione: divisione e imposta di registro
La Cassazione è intervenuta più volte, su questo tema, anche molto recentemente.
Interessante è una sentenza della Corte di Cassazione che conferma una impostazione da tempo data dalla Suprema Corte, ed evidentemente poco seguita dalla Amministrazione finanziaria e talvolta anche da autorevole dottrina.
“In tema di imposta di registro, la divisione è considerata atto avente natura dichiarativa, sottoposto all’aliquota dell’1% (TUR, Tariffa, parte Prima allegata, art. 3) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano.
Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all’atto della accettazione, sicchè la successiva divisione secondo le quo