Cosa succede se, dopo aver chiesto ed ottenuto sospensione cautelare della riscossione di un atto impugnato, ci si accorge della mancata esecuzione dell’ordinanza di accoglimento?
Sospensione cautelare di atto impugnato: gli effetti sulla cartella
Non è raro il caso in cui il contribuente che ha chiesto ed ottenuto la sospensione cautelare della riscossione dell’atto impugnato, ex art. 47 D.Lgs n. 546/1992, si accorga della mancata esecuzione dell’ordinanza di accoglimento.
Talvolta perviene addirittura al ricorrente un atto generato dal rapporto “operativo” tra l’ufficio impositore e l’agente della riscossione, regolato da un circuito e da un flusso di carattere informatico che genera e scatena la notificazione di cartelle di pagamento che trovano radice nella iscrizione a ruolo dovuta ex lege in conseguenza della proposizione del ricorso, ex art. 15, D.P.R. n. 602/1973 e quindi in tempistiche che sono antecedenti e perciò estranee ab origine al (successivo) provvedimento di sospensione.
Occorre annotare che, nelle liti sorte in ragione di tale criticità, la Corte di Cassazione ha di recente mutato espressamente il proprio orientamento, dopo che nel 2017 e nel 2020 aveva rigettato le domande della parte contribuente.
Infatti, la sentenza n. 20361/2020 richiamava, condividendola, la decisione n. 30584/2017, ove si era affermata la non annullabilità della cartella (pervenuta dopo un provvedimento di sospensione ex art. 47 citato in relazione all’accertamento impugnato) poiché proprio la cartella è solo un atto prodromico all’esecuzione ed ha un carattere meramente consequenziale rispetto agli avvisi di accertamento.
Sicché la sospensione dell’atto impositivo, concernendo l’esecuzione, non spiega diretti effetti sulla cartella, che è atto prodromico dell’esecuzione, di