Contraddittorio, è bene dirlo, non significa – da parte dell’amministrazione – accettazione delle ragioni dei contribuenti, ma disponibilità a intavolare una discussione su qualcosa (la “pretesa tributaria”) spesso soggetto a valutazioni fattuali incerte e a logiche presuntive da mettere a punto anche tramite il confronto.
Contraddittorio che viene perseguito a tutti i livelli, dal momento della verifica a quello del contenzioso (mediazione e conciliazione), per evitare – se e in quanto possibile – lo scontro.
Cionondimeno, esistono tipi di accertamento che ancora possono essere effettuati anche senza previo contraddittorio (per quanto, alla luce della stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate, si tratti ormai di ipotesi residuali).
Il contraddittorio in sede amministrativa (dalla fase del controllo sostanziale in poi) non anticipa l’esercizio dei diritti di difesa del contribuente, che restano immutati, ma migliora, o dovrebbe migliorare, la base dell’accertamento fiscale.
In sostanza, si tratta della possibilità, offerta ai contribuenti, di esporre le proprie ragioni venendo ascoltato dalla PA (che può o meno tenerne conto, ma in tale seconda ipotesi deve adeguatamente motivare).
Secondo la Corte di Cassazione (SSUU 29.07.2013, n. 18184; Cass. 10.05.2017, n. 11471), il contraddittorio “costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Contraddittorio e accertamento: obbligo o facoltà?
- Contraddittorio pre-accertamento
- Diritto al silenzio?
- Contraddittorii speciali
- Diritto unionale
- Corte Costituzionale
- Generalizzazione del contraddittorio
- Invito pre-accertamento
- “Contraddittorii” successivi
- Deroghe all’obbligo
- Alcune precisazioni
- Il contraddittorio nell’accertamento
- Contraddittorio a distanza
- Accertamento parziale
- Adesione mancata
- Il giudice “supera” il contraddittorio
- Convocazione ante invito
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Contraddittorio e accertamento: obbligo o facoltà?
La necessità di instaurare il contraddittorio (di cui è onerata l’amministrazione finanziaria) discende sia da norme interne italiane (in particolare, dallo “Statuto del contribuente”, legge n. 212/2000), sia dal diritto comunitario.
Il contraddittorio risulta “obbligatorio” per la PA, che lo deve concedere, ma non per il contribuente, per il quale costituisce una mera facoltà.
In materia di tributi armonizzati, la Cassazione ha affermato che l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Cassazione SS.UU. 09.12.2015, n. 24823; Cass. 01.08.2019, n, 20747).
La mancata presentazione del contribuente che sia stato convocato per il contraddittorio comporta (Cassazione 12.06.2015, n. 12290) la sua accettazione delle conseguenze, e pertanto della ricostruzione unilateralmente effettuata dall’ufficio.
La convocazione per il contraddittorio non seguita da una partecipazione attiva del contribuente, pertanto, nel pensiero della Corte diventa penalizzante.
Contraddittorio pre-accertamento
Nella fase del “controllo sostanziale” dell’amministrazione finanziaria, dalla consegna del verbale decorrono, ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, 60 gio