E’ ben noto quanto, per la determinazione del regime contabile applicabile e la periodicità delle liquidazioni IVA, sia necessario tener conto dell’ammontare dei ricavi e del volume d’affari dell’anno precedente.
Quali sono dunque i limiti contabili a cui fare riferimento per l’anno 2022? Rispondiamo con alcuni esempi pratici…
La tenuta della contabilità ordinaria ovvero semplificata nonché la periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o trimestrale) sono connesse, rispettivamente, all’ammontare dei ricavi e al volume d’affari dell’anno precedente. In particolare, per il 2022, nella determinazione dei regimi contabili, va fatto riferimento all’ammontare dei ricavi o volume d’affari 2021 superiore o meno a:
- € 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi;
- € 700.000 in caso di esercizio di altre attività.
Regimi contabili
L’art. 13, comma 1, D.P.R. 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in:
-
regime ordinario:
previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
-
regime semplificato (per cassa dal 2017):
previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che NON superano i limiti esposti di seguito.
I limiti contabili
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di:
- € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.
Attività |
Limiti |
Prestazione di servizi |
€ 400.000 |
Altre attività |
€ 700.000 |
Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2022, è necessario verificare che l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2021 superi i predetti limiti.
Ai fini in esame si evidenzia che:
- i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza;
- in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti.
Per individuare i “ricavi” va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR, in base ai quali vanno considerati, ad esempio:
- i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- l’assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- i contributi in c/esercizio a norma di legge.
Prestazioni di servizi |
Attività diverse dai servizi |
(D.M. 17/01/1992) Sono le attività classificate come tali ai fini Iva (art. 3 D.P.R |