La previsione per cui, in caso di istanza di adesione, sono sospesi i termini di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, in quanto norma speciale, si applica anche in caso di revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”, dovendo tali atti essere considerati “impositivi” e non meramente liquidatori
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 38288 del 3/12/2021, ha chiarito un rilevante profilo processuale, in tema di sospensione dei termini di impugnazione a seguito di presentazione di istanza per adesione.
Istanza di adesione e tempi per il ricorso
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata in appello dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibili i ricorsi introduttivi della lite, proposti dal contribuente contro avvisi di liquidazione per IVA ed imposta sostitutiva su contratto di mutuo, a seguito di revoca dei benefici per l’acquisto della prima casa, contestandosi la circostanza che si trattava di un immobile di lusso, con conseguente recupero di maggiori imposte e relative sanzioni.
La CTR osservava in particolare che, pacifico che detti ricorsi erano stati notificati oltre il termine ordinario di 60 giorni previsto dall’art. 21, Dlgs 546/1992, non pot