C’è infatti tempo fino al 16 gennaio (ma anche 16 febbraio o 16 marzo) per il conguaglio relativo a quanto corrisposto nel 2021 ai lavoratori.
Vediamo meglio quali elementi devono essere posti a conguaglio e secondo quali regole, sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS.
L’INPS approfondisce il tema del conguaglio di fine anno fornendo indicazioni relativamente alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio relative all’anno 2021, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, tenendo conto anche degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, l’Istituto Previdenziale specifica come devono essere rendicontati i seguenti elementi:
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elementi variabili della retribuzione;
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massimale contributivo e pensionabile;
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contributo aggiuntivo IVS 1%;
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conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
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fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 (innalzato a € 516,46 per l’anno 2021) nel periodo d'imposta;
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auto aziendali a uso promiscuo;
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prestiti ai dipendenti;
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conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
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rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
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gestione delle operazioni societarie.
Quando si possono effettuare i conguagli: le scadenze
Prima di approfondire tale aspetto, bisogna segnalare che le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2021 la cui scadenza di pagamento è fissata al 16 gennaio 2022.
Nonostante ciò, sarà comunque possibile effettuare le operazioni di conguaglio avvalendosi della denuncia di competenza di gennaio 2022, scadenza di pagamento il 16 febbraio 2022, facendo riferimento alle specifiche istruzioni fornite per ciascuna tipologia di elemento della retribuzione.
Si coglie l’occas