La permanenza all’estero, debitamente documentata, giustifica la produzione della documentazione in sede contenziosa.
E’ questo il principio che si ritrae dalla lettura di una recente sentenza di Cassazione.
Il caso di Cassazione: impossibilità di fornire la documentazione richiesta causa residenza all’estero
Il contribuente ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l’appello, per una controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento sintetico. Per quel che ci interessa in questa sede, la contribuente deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in quanto essa era realmente residente all’estero e si trovava nell’impossibilità di fornire la documentazione in suo possesso.
Pertanto, non avrebbe perso la possibilità di produrre la documentazione in giudizio, non avendo tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova, e, dunque, capace di far dubitare della genuinità dei documenti prodotti soltanto nel corso del giudizio di primo grado.
Anzi, la contribuente, che all’epoca delle spese contestate era studentessa, si era attivata, per quanto possibile e nonostante la genericità della richiesta dell’amministrazione, per fornire la documentazione probante la donazione indiretta, da parte della madre, dell’immobile e dell’autovettura, il cui acquisto, secondo l’ufficio, avrebbe costituito indice di capacità contributiva.
Tale documentazione, consistente in quattro assegni circolari della madre direttamente intestati ai venditori dell’immobile e due assegni bancari dell