La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito qual è la giurisdizione corretta in caso di impugnazione di cartella di pagamento, con eccezione di avvenuta prescrizione del credito in essa vantato.
Prescrizione della cartella di pagamento: excursus delle querelle giurisprudenziale
Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto al Tribunale opposizione avverso una cartella di pagamento, notificatagli dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a pretese tributarie a titolo di IVA e IRPEF, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec.
Il Tribunale declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale il contribuente riassumeva tempestivamente il giudizio.
Il TAR sollevava quindi conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite e sospendeva il giudizio in attesa della decisione, rilevando che la giurisdizione spettava, a suo avviso, al giudice tributario.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni, si era espresso nel senso di risolvere il conflitto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario e anche secondo le Sezioni Unite il suddetto conflitto negativo andava risolto dichiarando la giurisdizione del