Torniamo sul problema del valore del giudicato esterno nel processo tributario, puntando il mouse sul problema se il giudizio esterno si è formato prima della scadenza del termine per il ricorso in Cassazione.
Se il giudizio esterno si è formato prima della scadenza del termine per il ricorso in Cassazione, e se il ricorrente ha già allegato a tale ricorso la sentenza di merito priva dell’attestazione del giudicato, può depositarla con successiva memoria allegando il visto di tale attestazione della cancelleria.
A favore del contribuente occorre tener presente il principio di “precauzione” o di “prudenza”, che non può essere costretto ad attendere l’ultimo giorno utile per proporre il ricorso per Cassazione rischiando la tardività del medesimo ricorso.
L’interessante principio è contenuto in una recente sentenza della Cassazione da cui emerge una posizione favorevole al ricorrente che può depositare la sentenza impugnata, già passata in giudicato, anche in un momento successivo senza che il suo ricorso dinanzi all’organo di legittimità sia dichiarato nullo per tardività
Giudicato: natura giuridica
Con l’espressione “cosa giudicata” si fa riferimento alla situazione di immodificabilità del provvedimento (sentenza) del Giudice.
Il giudicato, in particolare, si realizza quando sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ossia quando i mezzi di impugnazione non sono più proponibili; per il decorso dei termini e per l’intervenuta acquiescenza.
Cosa giudicata formale e sostanziale
Occorre distinguere tra cosa giudicata formale (art. 324