L'esclusione dall'IRAP vale anche per i contenziosi in corso?

Il riconoscimento legislativo dell’esclusione da Irap per le ditte individuali e i professionisti dal 2022 ha valenza per i contenziosi in corso relativi ad annualità precedenti?
La norma della Legge di bilancio però potrebbe avere un effetto morale sui giudici…

irapPoiché la norma della legge di bilancio 2022 che ha escluso dall’Irap imprenditori individuali e professionisti (leggi qui la novità legislativa) non ha valenza interpretativa, i ricorsi pendenti non potranno estinguersi, ma si pone la domanda se tale esclusione possa essere una carta da giocare dinanzi al Giudice Tributario.

Esclusione dall’IRAP: un po’ di storia…

E’ nota a tutti la lunghissima storia giurisprudenziale della debenza Irap in capo a professionisti e imprese individuali.

La norma istitutiva, abbastanza nebulosa nella individuazione del presupposto impositivo (individuato nell’ “esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata”), ha creato infatti da subito dubbi interpretativi.

In dottrina si è sempre auspicata una modifica normativa che permettesse una più facile individuazione dei soggetti passivi, cosa che non è mai avvenuta.

Nella legge di Bilancio 2022 si è intervenuti per risolvere il problema ad una parziale platea di essi, ovvero delle persone fisiche titolari di partita Iva.

L’art.1, comma 8, L. n. 234/2021 prevede infatti che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1/01/2022 l’Irap non è dovuta da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni.

Per tanti di essi, a dire il vero, la soluzione era già stata indicata dalla giurisprudenza (è il caso dei professionisti senza dipendenti o con un dipendente con funzione di segreteria), nonché nella norma istitutiva dei regimi agevolati dei forfettari e minimi.

Tuttavia, è indubbio che la norma della legge di bilancio accomuna professionisti e imprenditori individuali in una esclusione del tutto soggettiva, ossia a prescindere dalla esistenza della “autonoma organizzazione”. In altre parole, per effetto della modifica normativa, anche un grosso studio professionale (individuale) con dieci dipendenti sarà escluso da imposizione, così come l’impresa familiare (che talune sentenze della Suprema Corte assoggettavano ad Irap presumendone l’autonoma organizzazione).

Quale la sorte dei contenziosi in corso: Sono da ritenersi estinti per “cessazione della materia del contendere”?

La risposta è ovviamente negativa, posto che la norma espressamente dispone una decorrenza (l’anno 2022) per l’esclusione, e non può in nessun caso avere valenza interpretativa.

Tuttavia, a parere di chi scrive, tale colpo di spugna legislativo potrà avere il proprio peso nei ricorsi pendenti, a condizione ovviamente che riguardino imprese individuali o professionisti.

Al riguardo, un prezioso precedente è costituito dalla norma che ha escluso dall’imposta i forfettari ed i minimi.

Nel caso in cui un contribuente, pur avendo i requisiti per rientrare nel regime agevolato, non l’avesse fatto (per motivi ovviamente di convenienza fiscale), e quindi avesse scelto il regime “ordinario”, avrebbe ed ha potuto contestare comunque la debenza dell’Irap, posto che non sarebbe stato equo essere assoggettato a tale imposizione solo per una scelta che, come detto, era stata sicuramente frutto di “tax planning” (detrazioni di imposta, deduzioni dal reddito).

a cura di Danilo Sciuto

Venerdì 14 Gennaio 2022