Confermata la proroga per le società di capitali, per lo svolgimento delle assemblee in modalità on-line fino al 31 luglio 2022. Uno sguardo alle recenti previsioni normative…
Si continua con le assemblee on-line
Le assemblee delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e società per azioni) fino al 31 luglio 2022 possono continuare a svolgersi mediante il sistema dell’audio-video.
Tale modalità è stata introdotta dall’articolo 106 del Dl 18/2020.
L’articolo 3 del Dl 228/2021 ha sostituito infatti il termine del 31 dicembre 2021 (stabilito dall’articolo 6 del Dl 105/2021) con il nuovo termine, del 31 luglio 2022.
Le società interessate
I soggetti interessati sono i seguenti:
- società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate;
- società per azioni;
- e società in accomandita per azioni.
Come normare la proroga
Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell’ex art. 106, del dl 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.
Assemblee tenute significa, evidentemente, che entro detta data le assise devono essere concretamente svolte, e non solo convocate.
Tutte le società di capitali quindi ma anche gli enti ed i consorzi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).
N.b. Le videoconferenze integrali (che indubbiamente rappresenteranno la modalità più utilizzata nella prassi per le riunioni non in presenza) devono garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., quarto comma (spa), 2479-bis c.c., quarto comma (srl) e 2358 c.c., sesto comma (coop).
Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio
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Fonte: Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228
Dell’argomento abbiamo trattato in passato anche negli articoli:
Assemblee di società e enti: proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021
Approvazione bilancio: assemblee società a distanza D.L. 18/2020
Mercoledì 19 gennaio 2022