Il Decreto Cura Italia aveva introdotto la possibilità di svolgimento delle assemblee, ordinarie e straordinarie, di società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, tramite full audio-video conference anche qualora il relativo statuto non preveda espressamente tale modalità a fronte dell’emergenza Covid.
Le società possono usufruire dei maggiori termini di approvazione del bilancioo e delle modalità di assemblea a distanza anche per quanto riguarda i bilanci al 31/12/2020.
Attenzione: tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
L’art. 106 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito in L. 24/04/2020, n. 27, prorogato dall’art. 3, comma 6, D.L. 31/12/2020, n. 183 convertita in L. 26/02/2021, n. 21, ha introdotto la possibilità di svolgimento delle assemblee, ordinarie e straordinarie, di società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, tramite full audio-video conference anche qualora il relativo statuto non prevedesse espressamente tali modalità di svolgimento assembleare.
Con particolare riferimento all’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
In considerazione della persistenza della situazione di emergenza causata dal virus COVID 19, derogando alle norme di legge e dello statuto, il Legislatore, ha:
- ampliato i termini ordinari per lo svolgimento annuale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) [1];
- consentito il ricorso generalizzato a quegli strumenti – quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato – che permettono l’intervento in assemblea e l’espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.
La norma ha avuto ed ha la finalità di rendere possibile e regolare lo svolgimento– anche in deroga a diverse disposizioni statutarie e alla legge – “a porte chiuse” delle assemblee delle società ed assicurare al contempo la necessaria tutela della salute pubblica.
A tal proposito, l’Avviso ASSONIME 26/03/2020 [2] precisa che l’art. 106 del D.L. n. 18/2020 consente di derogare alle disposizioni vigenti che vedono gli strumenti di partecipazione a distanza in assemblea come una facoltà dei soci e non come un obbligo.
Nonostante il silenzio del legislatore, è possibile sostenere che anche le adunanze degli organi amministrativi (Consiglio di Amministrazione e Consigli di gestione) e di controllo (Collegi sindacali), possono svolgersi secondo le medesime modalità.
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Le assemblee societarie in videoconferenza
Convocazione
L’avviso di convocazione diventa lo strumento principale per definire le modalità di svolgimento delle assemblee e i diritti di partecipazione dei soci; il consiglio di amministrazione è chiamato a stabilirne i contenuti, anche derogando, eccezionalmente [3], alle diverse previsioni dello statuto.
L’Avviso di convocazione, pertanto dovrà indicare, tra le altre voci:
- le modalità di identificazione dei partecipanti;
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