Detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi: spunti di riflessione

Una analitica descrizione dell’operazione in fattura o un contratto di riferimento circostanziato rendono incontestabile l’operazione ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo dal reddito d’impresa

Che la descrizione di una fattura debba essere la più analitica possibile, è un dato oggettivo, sancito tra l’altro dalla stessa legge, ossia dall’articolo 21 comma 2 lettera g) del decreto iva: la fattura deve indicare

la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione”.

 

Detraibilità IVA e importanza della descrizione della fattura

detraibilità iva deducibilità costiUn’erronea, inesatta o incompleta descrizione dell’operazione può infatti legittimare l’Amministrazione finanziaria a contestare le operazioni sottese alla fattura e quindi ritenere indeducibili i costi indicati.

Una descrizione sintetica e generica non è tuttavia illegittima, ma solo nella misura in cui essa faccia (sinteticamente, appunto) rinvio ad un contratto.

E’, questa, la fattispecie che si è verificata nella vicenda all’attenzione della Corte di Cassazione, in un’ordinanza depositata pochi giorni fa.

L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate scaturiva dall’indicazione in fattura di una dicitura ritenuta dall’Ufficio incompleta per quanto attiene l’indicazione della qualità, quantità e luogo delle prestazioni; ciò determinava la mancanza di prova del costo e la relativa indeducibilità.

Fattura generica e rinvio a contratto dettagliato: salva la deducibilità del costo e la detraibilità IVA?

Secondo la Commissione tributaria regionale, invece, la citata carenza (e la relativa prova della deducibilità dei costi) era stata colmata dal riferimento ad un contratto di appalto stipulato con la società al quale si riferivano le fatture.

Tale affermazione non viene però condivisa dai giudici della Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso delle Entrate, hanno rilevato che i giudici di merito si sarebbero limitati a ponderare la regolarità del contratto di appalto, “senza verificare la concreta idoneità dello stesso ad integrare il contenuto delle fatture, con riguardo alla specificazione dei corrispettivi, alla qualità e quantità dei servizi”.

Come si vede, dunque, occorre fare il rinvio al contratto tenendo bene a mente che esso deve contenere i dati ritenuti essenziali dalla norma Iva, senza cadere nella tentazione di pensare che il solo fatto che esso esista colmi efficacemente le lacune presenti nella fattura.

Tale suggerimento riguarda non solo gli operatori economici, ma anche (e soprattutto) i professionisti tenuti alla gestione della contabilità.

Invero, la presenza di un contratto dettagliato con riguardo alla qualità e quantità dei servizi permette di essere al sicuro in caso controlli sulla fattura che fa un semplice rinvio al contratto nella descrizione.

Tale conclusione è confermata dalla ordinanza della Cassazione ove si afferma che l’Amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tenere anche conto delle informazioni complementari fornite dal contribuente.

Un contratto, come quello in discorso, carente sull’indicazione del corrispettivo, sulle modalità e sulle quantità delle prestazioni pattuite, non può essere assolutamente sostitutivo della mancata descrizione in fattura.

L’ordinanza si sofferma infine sull’aspetto (secondario) della data del contratto; la data certa è facilmente apponibile con il semplice uso di una PEC, e ciò appunto in via preventiva di qualsiasi contestazione dell’amministrazione finanziaria.

Fonte: Ordinanza Cassazione n. 37208, depositata il 29 novembre 2021.

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 14 Dicembre 2021