In questo intervento esamineremo un caso di trust affrontato dall’Agenzia delle Entrate e giudicato fiscalmente inesistente, ossia interposto. Ecco le conseguenze fiscali…
Un caso di trust fiscalmente interposto all’attenzione del Fisco
L’Agenzia Entrate analizza un caso di interposizione del trust, nello specifico un trust fiscalmente residente in Italia che detiene quote di società in accomandita semplice.
La detenzione di quote di società di persone da parte di trust opaco comporta l’applicazione di un regime fiscale “di favore” in quanto il reddito, imputato al trust nel quadro H, determina una tassazione flat del 24%.
Il trust, infatti, se opaco, è soggetto all’IRES, ma nessun ulteriore prelievo riguarderà ai fini delle imposte sui redditi, le successive attribuzioni ai beneficiari.
In tal senso, infatti, depone non solo la C.M. 48/E del 2007, ma anche la più recente bozza di circolare sulla fiscalità del trust dell’11 agosto 2021.
La descritta modalità impositiva, tuttavia, opera solo se il trust è opaco e ciò accade quando il trustee gode di piena discrezionalità circa l’attribuzione dei frutti.
A fronte di tale posizione del trustee, i beneficiari non vantano un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.
Il trust, tuttavia, può essere interposto nel caso in cui un soggetto esterno, quale il disponente o un beneficiario eserciti una influenza sull’operato del trustee.
Nel caso oggetto del recente intervento di prassi, il trust è stato considerato fiscalmente interposto nei confronti del disponente, in quanto i beneficiari esercitano una influenza significativa sull’operato del trustee.
Trust opaco e trasparente
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si intende per trust trasparente e trust opaco nella storica C.M. n. 48/E/2007, nella successiva R.M. n. 425/E/2008 e nella C.M. n. 61/E/2010.
L’intervento del Fisco è fondamentale per chiarire alcuni aspetti fiscali del trust, in quanto il dettato normativo contenuto nell’art. 73 del TUIR non risulta del tutto chiaro e univocamente interpretabile.
Si tratta di una differenza che può incidere sulle scelte di chi intende avvalersi dello strumento trust.
Il trust può dirsi un opaco quando il trustee ha un potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti e a questo suo potere corrisponde la mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti.
I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee.
Diversamente, il trust trasparente è l’ipotesi contraria e si ha quando il trustee è privo del potere discrezionale: deve attribuire i frutti ai beneficiari e questi sono titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.
Quando il trust è opaco (spesso si tratta di ente non commerciale) la base imponibile fiscale sarà data dalla somma delle varie categorie reddituali e il trust liquida l’IRES al 24%.
Diversamente, se il trust è trasparente, la base imponibile è determinata sempre con le stesse modalità dal trust