Differimento termini per integrazione salariale: rimane tempo fino al 31 Dicembre

Rimane tempo fino al 31 dicembre 2021 per l’invio delle domande di integrazione salariale i cui termini siano scaduti entro il 30 settembre 2021

La conversione del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 avvenuta con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto nuove disposizioni relative ai termini procedurali riguardanti trattamenti di integrazione salariale emergenziale, in particolare disponendo un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza COVID-19.

In particolare, l’articolo 11-bis, comma 1, differisce al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale per inviare le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, oltre che per la trasmissione dei dati necessari al conguaglio, al pagamento o al saldo degli stessi, che siano scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

 

Le istruzioni INPS per l’integrazione salariale

Il Messaggio INPS n. 4580 del 21 dicembre 2021 fornisce gli indirizzi che attengono alla portata della norma, con le relative istruzioni operative. Innanzitutto l’Istituto Previdenziale specifica quali domande sono oggetto di differimento.

Rientrano infatti nel differimento al 31 dicembre 2021 le domande di:

  • Cassa integrazione ordinaria e in deroga;
  • Assegno ordinario;
  • Fondi di solidarietà bilaterale;
  • Fondo di integrazione salariale FIS;
  • Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA);

connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini siano scaduti in una data compresa tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Come ricordato dall’Istituto Previdenziale, la disciplina emergenziale introdotta dal Decreto Legge n. 34/2020, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all’Istituto appena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In conseguenza di ciò, possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande riguardanti i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021.

Resta comunque inalterata la disciplina dettata pro tempore: in conseguenza di ciò possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettano le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal Legislatore, per cui bisognerà tener conto anche della ulteriore disponibilità delle risorse stanziate per ciascuna singola apertura ai trattamenti di integrazione salariale che è stata approvata man mano nel corso dell’emergenza epidemiologica.

 

Differita anche la trasmissione dei dati

L’Istituto Previdenziale, con il documento di prassi citato, specifica anche come funzionerà la questione delle trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento diretto, e per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica, i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Infatti, anche sulla base di quanto previsto dalla disciplina emergenziale, come da ultimo specificata anche dell’articolo 11, comma 5, del Decreto Legge n. 146/2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole per l’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

 

Per la precedente normativa in tema di integrazione salariale leggi qui

 

a cura di Antonella Madia

Lunedì 27 Dicembre 2021